Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della carta elettronica del docente (TAR Campania n. 5523 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso infruttuosamente prima della proposizione del ricorso. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegna un termine per provvedere e nomina, sin da ora, il commissario ad acta destinato ad operare in caso di ulteriore inadempimento. La mancanza di stanziamento o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1 della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione, oltre alle spese.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. È stata notificata all’amministrazione il 1.3.2024, con il conseguente decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito opponendosi. Alla camera di consiglio dell’8.7.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello previsto dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale, il Collegio rileva che non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale. Ne deriva la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
L’esecuzione deve avvenire mediante assegnazione alla ricorrente della c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1 della L. n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza in epigrafe.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato, il commissario porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta. Le spese del ricorso seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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