Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 5524 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo e deve essere decorso infruttuosamente. Accertata l’inerzia, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro il termine assegnato e nomina sin da ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza emessa dal giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nella decisione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione.
Espone la ricorrente che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione in atti. Il titolo è stato notificato all’amministrazione intimata il 13.9.2024 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero si è costituito per resistere. Alla camera di consiglio dell’8.7.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il presupposto dell’azione è integrato: la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato ed è assistita dall’attestazione di esecutività. La previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016, per gli anni scolastici indicati nella sentenza in epigrafe.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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