Natura privata della controversia non esclude l’accesso agli atti edilizi (TAR Campania n. 8547 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, nella specie ai documenti di una pratica edilizia, è riconosciuto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per la tutela di interessi propri del richiedente, per loro natura privati, e non per la cura di interessi pubblici. È pertanto illegittimo il diniego di accesso che si fondi sulla natura privatistica della controversia nell’ambito della quale i documenti richiesti sono destinati a essere utilizzati. La pendenza di un giudizio civile e l’esigenza di acquisire documentazione amministrativa a sostegno delle proprie difese integrano un interesse diretto, concreto e attuale, idoneo a fondare la legittimazione all’accesso. In materia di documentazione edilizia non sussiste un’esigenza di riservatezza dei terzi titolari dei documenti che possa giustificare il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente, società che gestisce un impianto termale, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti del 2 maggio 2025. Chiedeva di conoscere i titoli che avevano legittimato la costruzione di un immobile sito su una particella confinante con il compendio detenuto in locazione: il permesso di costruire in sanatoria n. 121 dell’8.11.2006, l’eventuale autorizzazione paesaggistica e antisismica, la trasmissione dell’istanza di condono alla Soprintendenza, la certificazione urbanistica e la licenza sanitaria, nonché le eventuali SCIA o CILA presentate dopo il 4.11.2022.
L’interesse era rappresentato in relazione a un contenzioso civile pendente, nel quale la ricorrente era chiamata in causa e intendeva difendersi dal dubbio che la costruzione limitrofa fosse priva dei titoli di legge. Decorsi trenta giorni senza riscontro, la società ha impugnato il silenzio-rifiuto. Il Comune si è costituito depositando il provvedimento dell’8 agosto 2025 di rigetto espresso, motivato sull’opposizione del controinteressato e sulla natura privatistica della controversia, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il diniego espresso è stato impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla qualificazione dell’interesse ostensivo. Sia in sede amministrativa sia in giudizio la ricorrente ha descritto una situazione soggettiva tutelata dalla legge: la pendenza di un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria civile e la necessità di acquisire documentazione amministrativa per sostenere le proprie difese.
Tale situazione di fatto conferisce piena legittimazione a richiedere gli atti. Il diniego opposto dall’amministrazione è palesemente violativo dei parametri dell’art. 22 e dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che riconosce il diritto di accesso per la tutela dei propri interessi, per loro natura privati, e non per la tutela di interessi pubblici.
Il Collegio ha quindi censurato il criterio su cui si reggeva il provvedimento: la natura privata della controversia nell’ambito della quale gli atti richiesti possono essere utilizzati non è ragione idonea a giustificare il rigetto. La motivazione fondata sull’opposizione del controinteressato e sul difetto di rilievo pubblicistico dell’istanza è stata giudicata non condivisibile.
In materia di documentazione edilizia difetta, secondo la prospettazione accolta, un’esigenza di riservatezza dei terzi titolari dei documenti. Il diritto alla riservatezza va inteso come diritto di tenere segreti aspetti relativi alla propria sfera intima, e la conoscenza degli atti della pratica edilizia non incide su tale sfera. La controversia è stata così accolta, con ordine al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla pubblicazione e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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