Riconoscimento del titolo estero di sostegno: la comparazione prevale sul preavviso (Cons. Stato n. 2245 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in altro Stato membro, l’amministrazione è tenuta a svolgere una comparazione sostanziale tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall’ordinamento nazionale. Ove da tale esame emergano differenze incolmabili, il diniego costituisce atto vincolato, non residuando alcun margine discrezionale. Ne consegue che la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e l’omessa richiesta d’ufficio della documentazione integrativa non viziano il provvedimento, difettando in radice i presupposti di legge che l’apporto del privato avrebbe potuto modificare. Resta esclusa, in tal caso, anche l’ammissione a misure compensative, non essendo configurabile una corrispondenza parziale tra i percorsi.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza con cui un docente chiedeva il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno, di un attestato di formazione professionale conseguito in Romania presso un ateneo privato. Il rigetto si fondava su duplice ordine di rilievi: la non validità dell’attestato quale titolo abilitante in Romania e l’esito negativo della comparazione tra i percorsi formativi dei due Paesi.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati anche ai fini del riesame dell’istanza e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha proposto appello, richiamando una recente pronuncia della Sezione resa in fattispecie analoga. L’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha definito la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74, comma 1, cod. proc. amm., ravvisando la manifesta fondatezza dell’appello e la speculare infondatezza del ricorso introduttivo. Ha assunto valore di precedente specifico, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., la sentenza della Sezione n. 8392 del 29.10.2025.

Sul piano del titolo abilitante, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno possa discendere alcun effetto abilitante in Italia. L’attestato prodotto certificava esclusivamente il superamento di un programma postuniversitario di formazione continua, rilasciato dall’Università e non dal competente Ministero rumeno: difettava, dunque, il titolo di abilitazione richiesto dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

La Corte ha poi confermato la legittimità della comparazione in concreto svolta dall’amministrazione, che aveva posto a confronto il percorso italiano previsto dal D.M. 30 settembre 2011 e quello rumeno, rilevando differenze incolmabili. Tale analisi non è stata efficacemente smentita dal TAR, né la mancata costituzione dell’appellato ha consentito una diversa ricostruzione del fatto.

Quanto agli obblighi procedimentali, i giudici hanno ritenuto che, una volta accertata l’assenza oggettiva dei presupposti per il riconoscimento, il diniego integri un atto dovuto e vincolato. Ne deriva l’irrilevanza sia del mancato preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, sia dell’omessa acquisizione d’ufficio della documentazione integrativa, non potendo l’apporto del privato mutare l’esito del procedimento. Il Collegio ha escluso anche la configurabilità di misure compensative.

Infine, il Consiglio di Stato ha negato i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, risultando la questione irrilevante a fronte della valutazione sostanziale già compiuta dal Ministero. L’appello è stato accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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