Porto d’armi: rileva il fatto storico anche se il reato è estinto (TAR Calabria n. 1292 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla detenzione e al porto delle armi ha carattere eccezionale: le esigenze di incolumità dei consociati prevalgono e il rilascio o il rinnovo presuppongono la certezza che l’istante non abuserà dell’autorizzazione. Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. è prognostico e precauzionale, distinto da quello penale, che è repressivo e improntato al principio di tassatività. L’Amministrazione può quindi valorizzare nella loro oggettività storica fatti e vicende, anche privi di rilievo penale, e prescindere dagli esiti del procedimento, compresa una sentenza di proscioglimento per remissione di querela, che lascia impregiudicato l’accertamento del fatto. Il provvedimento inibitorio non ha natura sanzionatoria e non richiede motivazione analitica, dovendosi solo escludere l’irrazionalità o l’arbitrarietà della valutazione. Il sindacato del giudice amministrativo si arresta al rilievo del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità, senza sostituirsi alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, chiedeva il rinnovo all’autorità di pubblica sicurezza. La Questura respingeva l’istanza rilevando a suo carico un procedimento penale per il reato di minaccia, poi chiusosi con sentenza di non luogo a procedere per revoca della querela.
Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Calabria. Il ricorrente deduceva violazione del T.U.L.P.S. e delle garanzie partecipative, lamentando che i fatti oggetto della querela non fossero idonei a sorreggere un giudizio di inaffidabilità: addebitava alla Questura di non aver valutato il proscioglimento e di aver omesso un’adeguata istruttoria. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto, richiamando la sostanziale irrilevanza dell’atto di remissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’assetto normativo delle autorizzazioni di polizia richiamando la giurisprudenza di legittimità amministrativa: il possesso delle armi è ipotesi eccezionale e le ragioni di sicurezza pubblica prevalgono, così che il porto può essere assentito solo se non sussiste alcun pericolo di abuso. In questa prospettiva il diniego e la revoca si fondano su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, nel quale assumono rilievo anche fatti isolati ma significativi e situazioni personali prive di rilevanza penale, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 3979/2013 e n. 2404/2017.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra giudizio amministrativo e accertamento penale. Il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e sanzionatorio. Ne deriva che l’autorità di P.A. può valutare i fatti nella loro materialità e prescindere dall’esito del processo, a maggior ragione se questo si sia chiuso con una formula che lascia impregiudicato l’accertamento, come il proscioglimento per ritiro della querela: formula che non cancella il fatto dalla realtà storica ma attesta solo la volontà della persona offesa di non perseguire l’autore, secondo il richiamo a TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3137/2022.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione abbia motivato in modo adeguato e coerente. Ciò che fonda il diniego non è la sottoposizione a processo in sé, ma la condotta denunciata: reiterate minacce di morte rivolte alla persona offesa per risolvere per vie di fatto una contesa privatistica. Da qui la valutazione di scarso equilibrio e diligenza, qualità indefettibili per il giudizio di affidabilità. Le giustificazioni difensive, incentrate su un presunto scambio di persona, risultano generiche e sfornite di prova.
Il Collegio esclude anche il dedotto vizio procedimentale: la decisione si fonda sulle risultanze investigative richiamate nella nota riepilogativa delle Forze dell’ordine, comprensive di una registrazione su supporto informatico. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti del controllo sulla razionalità e sul travisamento, senza sostituzione nel merito. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e ordine di oscuramento dei dati identificativi.
Nota della Redazione
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