Centro abitato e strumenti urbanistici decaduti: vietata la ristrutturazione edilizia (TAR Abruzzo n. 387 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni della Regione Abruzzo l’adozione del programma di fabbricazione e delle connesse norme tecniche non esime dall’obbligo di provvedere alla formazione del piano regolatore generale o del piano regolatore esecutivo. L’efficacia di tali strumenti cessa ex lege con l’introduzione di quell’obbligo, senza necessità di un provvedimento di annullamento in autotutela. Nei centri abitati dei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici trova applicazione l’art. 9, comma 1, lettera a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che consente solo manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo, escludendo la ristrutturazione edilizia. Il termine di trenta giorni per la verifica dei presupposti della SCIA decorre dalla presentazione o dall’acquisizione degli atti di assenso; il suo decorso non determina decadenza, dovendo l’amministrazione verificare le condizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di una porzione di fabbricato nel centro abitato di una frazione, danneggiato dal sisma del 2009 e inserito in un aggregato edilizio. Il consorzio costituito per la riparazione e il rafforzamento degli edifici ha presentato al Comune il progetto dei lavori, comprendente la sopraelevazione della sola porzione di proprietà del ricorrente, e successivamente la SCIA.

Il Comune ha dapprima sospeso la pratica e diffidato dall’esecuzione delle opere, poi ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica e comunicato i motivi ostativi. Con provvedimento del 26 novembre 2019 ha qualificato il riallineamento della copertura come ristrutturazione edilizia e ne ha negato la realizzazione, invitando a correggere gli elaborati. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento e la deliberazione consiliare che ha approvato la nuova perimetrazione del centro abitato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di esaminare con priorità le censure sostanziali, stante il nesso di presupposizione logica tra secondo e terzo motivo, ed entrambi risultano infondati. Il ricorrente sosteneva che l’intervento fosse consentito dall’art. 7 delle NUE, in vigore sino alla sostituzione con le norme tecniche del piano regolatore, perché il programma di fabbricazione non era stato annullato.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 34 della legge n. 1150/1941 configura il programma di fabbricazione come strumento semplificato, ma l’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 18/1983, come modificato dalla legge regionale n. 70/1995 e applicabile ratione temporis, impone a tutti i Comuni abruzzesi di dotarsi del piano regolatore generale o esecutivo, non assumendo rilievo il programma di fabbricazione.

La conclusione è confermata dalla modifica dell’art. 16 della legge regionale n. 18/1983 e dalla nota regionale che ha avviato il procedimento per l’esercizio del potere sostitutivo. Non smentisce l’esito l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che opera in fattispecie differente. Il Comune ha quindi correttamente affermato l’applicabilità dell’art. 9, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380/2001 e la decadenza delle deliberazioni sulle NUE: l’intervento, comportando maggior carico urbanistico, integra ristrutturazione edilizia e la SCIA è stata legittimamente negata.

Ne segue l’inammissibilità del quarto e quinto motivo, formulati in via condizionata all’eventuale qualificazione della deliberazione come annullamento in autotutela: gli strumenti non necessitano di contrarius actus, essendo l’efficacia cessata ex lege. La ratio dell’art. 9 citato è assicurare un nucleo di regole inderogabili in attesa dello strumento urbanistico, costituendo deterrente all’inerzia del Comune.

Quanto al primo motivo, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della SCIA o dall’acquisizione degli atti di assenso; il ricorrente non ha provato la tardività. Il Comune non è rimasto inerte, avendo diffidato con nota del 19 settembre 2018, entro il termine, dall’eseguire l’intervento. Il decorso del termine non comporta comunque decadenza, dovendo verificarsi le condizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non contestate. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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