Autoproduzione portuale residuale e sindacato sulle tariffe delle imprese autorizzate (TAR Calabria n. 1317 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autoproduzione delle operazioni portuali, disciplinata dall’art. 16, comma 4-bis, legge n. 84/1994, costituisce ipotesi residuale, esperibile solo quando la domanda non possa essere soddisfatta né mediante le imprese autorizzate né tramite l’impresa o l’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. La norma non consente di frazionare il ciclo operativo e di qualificare come ordinaria operazione portuale il singolo segmento eseguito con mezzi e personale propri dell’armatore: il legislatore non ha introdotto alcun criterio quantitativo, e l’operazione economicamente e tecnicamente principale resta quella del trasbordo a terra dei colli. La disposizione non contrasta con il diritto eurounitario, poiché consente lo svolgimento delle operazioni anche a soggetti diversi dalle compagnie portuali e non determina posizioni dominanti. L’Autorità portuale non ha, infine, potere di sindacare le tariffe praticate dalle imprese autorizzate, rimesse alle regole del libero mercato e della concorrenza, né la loro determinazione integra di per sé il presupposto della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

La società armatrice di una nave adibita al trasporto di componenti elettromeccanici pesanti doveva sbarcare nel porto di Crotone due trasformatori destinati a una centrale elettrica, con consegna entro una data contrattuale e rischio di penali. Poiché le gru di terra del porto non erano idonee, la società rappresentava all’Autorità portuale la necessità di affidare a un’impresa autorizzata ex art. 16, legge n. 84/1994 le operazioni preliminari e di manovrare la gru di bordo con proprio personale.

L’Autorità qualificava l’intera sequenza come autoproduzione, applicando il comma 4-bis e il regolamento portuale, e attivava le imprese locali: l’unica disponibile praticava tariffe ritenute abnormi. La società impugnava il diniego, gli atti connessi e chiedeva il risarcimento, proponendo poi motivi aggiunti avverso l’autorizzazione rilasciata all’impresa subentrata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo: l’atto lesivo è il diniego opposto all’istanza dell’armatore, mentre l’autorizzazione rilasciata all’impresa terza costituisce lo sbocco di un iter ulteriore, estraneo alla ricorrente. È invece irricevibile il ricorso per motivi aggiunti: dagli atti emerge che la società ebbe piena conoscenza dell’autorizzazione fin dal giorno in cui le operazioni furono eseguite, con conseguente decadenza ex art. 29, comma 1, cod. proc. amm.

La sopravvenuta esecuzione dello sbarco avrebbe reso improcedibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, ma l’accertamento dell’eventuale illegittimità mantiene utilità ai fini della pretesa risarcitoria. Nel merito, il giudice ricostruisce l’evoluzione normativa dall’art. 111 cod. nav. alla legge n. 84/1994, adottata per recepire la sentenza della Corte di Giustizia 10.12.1991, causa C-179/90, e rileva che il comma 4-bis ha reso l’autoproduzione un’ipotesi meramente residuale.

La tesi della ricorrente, secondo cui la norma postulerebbe un ciclo di operazioni e non il singolo segmento, non persuade: manca ogni indice testuale di un criterio quantitativo, e l’attività principale era proprio il trasbordo a terra dei colli. L’interpretazione sistematica conferma la ratio della disciplina, legata all’emergenza pandemica. L’Autorità ha correttamente attivato le imprese autorizzate, e la mancata disponibilità dell’impresa indicata dall’armatore esclude la lesione concorrenziale lamentata.

Quanto al profilo eurounitario, il Collegio richiama il T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 647 del 2023: la disciplina non determina posizioni dominanti insensibili alla concorrenza potenziale e non è sospettabile di contrasto con i principi europei, né sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale. Infine, la delibera A.R.T. n. 57/2018 perimetra il ruolo dell’Autorità a mera vigilanza sulla corrispondenza tra tariffe applicate e quelle depositate, escludendo ogni potere sulla determinazione dei prezzi.

La domanda risarcitoria è respinta: il mancato accertamento dell’illegittimità del diniego, coelemento necessario dell’illecito ex art. 2043 cod. civ., è ostativo all’affermazione della responsabilità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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