Divieto prefettizio di detenzione armi e sufficienza di fatti penalmente irrilevanti (TAR Lazio n. 33 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti ha finalità preventivo-cautelare e tutela l’incolumità dei consociati e l’ordine pubblico, non ha natura sanzionatoria. Ai fini della sua adozione è sufficiente che sussistano fatti e circostanze, anche isolati e privi di rilievo penale, idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità del soggetto, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale né di un comprovato abuso delle armi. La valutazione amministrativa è ampiamente discrezionale e il sindacato del giudice amministrativo ne verifica la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale. Gli sviluppi favorevoli sopravvenuti, non portati a conoscenza dell’amministrazione nella fase partecipativa, non inficiano la legittimità del provvedimento, da valutare con riferimento allo stato di fatto emerso nel procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo, subiva il ritiro cautelare delle armi detenute a seguito di una denuncia-querela sporta nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 612 e 339 cod. pen. La Prefettura comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione del divieto di detenzione armi e, non essendo state presentate memorie, adottava il decreto impugnato, con contestuale ordine di deposito e facoltà di alienazione nel termine di 150 giorni.
L’interessato proponeva ricorso amministrativo al Ministero dell’Interno, che non decideva nel termine di novanta giorni e si intendeva respinto ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971. Ha quindi chiesto l’annullamento del decreto deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, l’intervenuta cessione delle armi e l’assenza di controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 39 del R.D. n. 773/1931, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, e dal richiamo alla giurisprudenza consolidata: il divieto persegue finalità di ordine e sicurezza pubblica e si fonda su un giudizio probabilistico, non richiedendo né pericolosità sociale né abuso accertato.
Il provvedimento impugnato fondava la prognosi di sopravvenuta carenza dei requisiti sulla segnalazione della Stazione dei Carabinieri e sul conseguente deferimento all’autorità giudiziaria. Dalla relazione emergeva che il ricorrente avrebbe minacciato di morte la persona che aveva sporto denuncia, circostanza che aveva determinato il ritiro cautelare delle armi. Il Collegio ritiene tale episodio, per la sua gravità, oggettivamente idoneo a sorreggere il divieto, esposto in motivazione in modo chiaro.
Quanto all’omessa istruttoria sui successivi sviluppi, la Sezione rileva che la rimessione della querela e la richiesta di archiviazione erano successive al decreto e non erano state portate a conoscenza dell’amministrazione nella fase partecipativa. Sui richiedenti incombe l’onere di introdurre gli elementi idonei; tali evenienze, se mai, avrebbero potuto sostenere una richiesta di riesame, non inficiare la legittimità del provvedimento.
La condotta serbata negli anni, pur astrattamente rilevante, è considerata recessiva rispetto a un episodio di sicura gravità. Il trasferimento della residenza della denunciante non elide la potenziale pericolosità per l’intera collettività. La cessione delle armi è mera conseguenza del ritiro cautelare e priva di autonoma valenza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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