Ottemperanza al decreto Pinto, astreinte e spese coperte dal commissario (TAR Calabria n. 1821 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento in precedenza seguito dal giudice amministrativo. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, liquidate e corrisposte dal commissario, in applicazione del principio di pienezza della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 3.200,00 in favore di un ricorrente e di € 2.800,00, iure hereditatis, in favore degli altri tre, oltre interessi legali e spese. Il titolo era stato notificato e non impugnato.

Il Ministero, costituitosi, eccepisce l’irritualità del deposito cartaceo della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 3, legge n. 89/2001. I ricorrenti avevano nel frattempo trasmesso le dichiarazioni richieste, con ricevute telematiche di accettazione e consegna; decorsi sei mesi senza alcun pagamento, propongono l’actio iudicati chiedendo la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata e che l’amministrazione è rimasta inerte anche dopo la presentazione delle dichiarazioni. Su questo presupposto la fondatezza del ricorso viene affermata ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda la notificazione del titolo esecutivo e il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il TAR dichiara espressamente di rivedere la propria precedente giurisprudenza e, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 tali adempimenti non siano più dovuti. L’eccezione dell’amministrazione non supera dunque il vaglio, mentre la ritualità del deposito telematico delle dichiarazioni resta assorbita dall’accertato decorso dei sei mesi.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ordina al Ministero di eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente e nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sulla domanda di astreinte, il Collegio esclude cause ostative e determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che questi non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese del giudizio sono liquidate in € 857,00 oltre accessori, con distrazione, applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta fattispecie più affine (Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). Se il Ministero non rifonde entro il medesimo termine di trenta giorni, provvede il commissario: il Collegio richiama la pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, l’economia processuale e il parallelismo con gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che addossano le spese al debitore e le soddisfano in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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