Ottemperanza a condanna pecuniaria della p.a. (TAR Calabria n. 1819 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito di ottemperanza previsto dall’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Decorso inutilmente il termine di moratoria, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammessa anche nelle ottemperanze di condanne pecuniarie, ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali, decorrendo dalla notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza passata in giudicato, il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma tramite carta elettronica per ciascuno degli anni scolastici indicati, oltre interessi legali e spese di lite. Nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 5 dicembre 2024, l’amministrazione è rimasta inerte.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ex art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire la sentenza azionata secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella del 2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

L’ulteriore importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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