La rinuncia al ricorso accettata dalle parti estingue il processo amministrativo (TAR Trentino-Alto Adige n. 304 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, VwPO. Il giudice adito è tenuto soltanto a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione, senza alcuna valutazione nel merito dei motivi di impugnazione. La rinuncia è validamente proposta quando il difensore sia munito di apposita procura a compiere dichiarazioni di rinuncia. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti che abbiano concordato la compensazione delle spese. Sul piano processuale la conseguenza è la chiusura del giudizio con pronuncia dichiarativa di estinzione, priva di contenuto decisorio sulla legittimità dell’atto impugnato.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Trentino-Alto Adige la concessione edilizia rilasciata da un Comune altoatesino per la riqualificazione energetica e l’ampliamento di un edificio, con realizzazione di un’unità abitativa nel sottotetto, nonché il parere favorevole con prescrizioni della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e gli atti consequenziali. Il ricorso si articolava in tre motivi, incentrati sull’asserita violazione delle previsioni del piano di attuazione della zona mista, sul rispetto del rapporto di scarpata e dell’altezza media dell’edificio, e sulla realizzazione di un muro di contenimento oltre i limiti assentiti.

Il Comune intimato e il controinteressato si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza il Tribunale ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti della concessione limitatamente ai rilevati previsti sul lato ovest dell’immobile, e ha fissato l’udienza di merito. Prima dell’udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso subordinando la rinuncia alla compensazione delle spese; la rinuncia è stata accettata da entrambe le controparti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia è stata validamente sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale abilitante alle dichiarazioni di rinuncia, e che essa è stata espressamente accettata da tutte le parti costituite. Ricorrono pertanto i presupposti dell’art. 84, comma 3, VwPO, secondo cui il processo si estingue quando le parti aderiscano alla rinuncia.

Il Tribunale ha quindi precisato che, a fronte dell’accettazione, esso non deve procedere all’esame dei tre motivi di ricorso, ma è tenuto soltanto a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione del processo, in forza dell’art. 35, comma 2, lett. c), VwPO. La pronuncia ha dunque natura meramente dichiarativa e non contiene alcun giudizio sulla legittimità degli atti impugnati.

Quanto alle spese, considerata la concorde volontà delle parti di addivenire alla compensazione delle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in coerenza con l’accordo raggiunto in sede di rinuncia.

La sentenza è stata dichiarata esecutiva nei confronti dell’amministrazione. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la rinuncia accettata esaurisce il giudizio in rito, senza necessità di scrutinio nel merito delle censure dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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