Silenzio-inadempimento sull’istanza di adeguamento dell’accreditamento Asacom (TAR Sicilia n. 1508 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di concludere con provvedimento espresso il procedimento attivato dall’istanza con cui l’ente accreditato all’albo comunale chiede l’adeguamento del costo del servizio Asacom alla nuova tabella ministeriale del costo medio orario del lavoro. L’istanza è espressione di un interesse legittimo pretensivo, poiché attiva un potere di verifica istruttoria sfociante in una determinazione autoritativa fondata sull’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, nonché sulla necessaria modifica integrativa della convenzione in atto. L’inerzia protratta oltre il termine di trenta giorni integra silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 e legittima l’azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. Il rito presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo provvedimentale e la natura autoritativa dell’attività sollecitata, non essendo sufficienti una generica facoltà o una mera potestà.

Il Fatto

La ricorrente è associazione accreditata all’albo comunale degli enti per l’affidamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e igienico-personale agli alunni con disabilità, nelle scuole del Comune di Noto. L’accreditamento opera nel perimetro del Distretto Socio Sanitario n. 46, di cui il Comune è capofila, e riguarda anche l’intervento sussidiario comunale, tra cui il servizio Asacom.

Con istanza via pec del 3.01.2025 l’associazione ha chiesto l’aggiornamento del costo del servizio e del conseguente impegno di spesa dall’1.01.2025, in ragione della nuova tabella ministeriale collegata al rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore. Non avendo ricevuto riscontro, ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento, per l’obbligo di provvedere entro trenta giorni e per la nomina di un commissario ad acta. Il Comune e la cooperativa controinteressata non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso, e dal termine residuale di trenta giorni del comma 2, applicabile in assenza di un diverso termine di legge.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata — Cons. Stato, sez. IV, n. 5206 del 2023 — il TAR ribadisce che il rito avverso il silenzio richiede due presupposti: l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere e la natura provvedimentale dell’attività sollecitata. L’obbligo può derivare anche dai principi generali e dal dovere di buona amministrazione ex art. 97 Cost., a fronte del quale il privato vanta una qualificata aspettativa a una pronuncia esplicita.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che l’istanza proviene da un soggetto titolare di un interesse giuridicamente differenziato, essendo ente accreditato e sottoscrittore della convenzione che disciplina il rapporto. La richiesta attiva un potere di verifica dei presupposti per il riconoscimento dell’adeguamento economico, con istruttoria destinata a sfociare in una determinazione autoritativa fondata sull’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36/2023 e comporta, se del caso, la modifica integrativa della convenzione collegata alla determinazione dirigenziale n. 1751 del 21.10.2016.

Il TAR sottolinea che la ricorrente aveva anche documentato che analoga istanza rivolta al Libero Consorzio Comunale di Siracusa aveva condotto alla deliberazione commissariale n. 36/2025 di adeguamento. Nel caso concreto, tuttavia, il procedimento non è stato concluso entro i trenta giorni: l’inerzia integra dunque il silenzio-inadempimento e legittima il ricorso.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina al Comune di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione e nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con spese a carico dell’ente intimato. Le spese di giudizio, liquidate in favore della ricorrente con distrazione al difensore antistatario, sono compensate nei rapporti con la cooperativa controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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