Sequestro penale e condono non paralizzano l’ordine di demolizione (TAR Campania n. 5955 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale sulle opere abusive non rende illegittimo né ineseguibile l’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il sequestro non costituisce impedimento assoluto alla demolizione e non giustifica l’inerzia del privato: costui, per evitare l’effetto ablatorio connesso ope legis alla scadenza del termine, deve sollecitare all’autorità giudiziaria il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., e solo il rigetto dell’istanza può integrare il factum principis idoneo a inibire l’ordine. Quanto al condono edilizio, spetta all’interessato, in applicazione del principio di vicinanza della prova, dimostrare la coincidenza tra i manufatti contestati e quelli oggetto della domanda; in mancanza, gli abusi restano tali e l’ordine conserva efficacia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza n. 136 del 22 settembre 2022, con cui il Comune gli ingiungeva la demolizione e il ripristino di opere edilizie realizzate in zona paesaggisticamente vincolata in assenza di titolo. Il provvedimento descriveva due fabbricati: una struttura metallica con copertura in pannelli coibentati, locali di servizio e tettoia, e un aumento di volume al piano terra ottenuto chiudendo parte di un porticato esistente.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell’ordine per la pendenza di un sequestro penale sulle opere, la mancata sospensione in attesa della definizione di una istanza di condono e l’illegittimità del preavviso di sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per ordini adottati ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva l’istanza di rinvio per pendenza del procedimento penale, escludendo qualsiasi pregiudizialità tra i due giudizi. Sul primo motivo richiamava la giurisprudenza secondo cui la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità e dell’eseguibilità dell’ordine di demolizione (TAR Campania, Sez. II, n. 7091 del 2024). Il sequestro non impedisce in via assoluta la demolizione e non legittima l’inerzia del privato, tenuto a chiedere il dissequestro ex art. 85 disp. att. c.p.p. per provvedere direttamente all’eliminazione; solo un eventuale rigetto dell’istanza giustificherebbe il factum principis.
Nel caso concreto il ricorrente non contestava l’abusività delle opere, che per consistenza richiedevano permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, trattandosi di interventi incidenti sugli elementi strutturali, con aumento di volumetria e modifica dei prospetti in zona vincolata.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ribadiva che, in ossequio al principio dispositivo e a quello di vicinanza della prova, spetta al ricorrente dimostrare la riconducibilità dei manufatti alla domanda di condono (TAR Lazio, Sez. IV, n. 15825 del 2026; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2484 del 2019). La domanda richiamata riguardava altra struttura, di diversa consistenza e natura, e le opere sanzionate non ne avevano costituito oggetto. Lo confermava la circostanza che parte degli abusi era stata rimossa con CILA del 28 settembre 2022, mentre per i restanti pendeva istanza di dissequestro.
Il terzo motivo era dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la sanzione pecuniaria era solo preannunciata e, in ogni caso, l’ordinanza risultava superata dalla successiva ordinanza del 4 luglio 2025, con cui il Comune aveva effettivamente ingiunto il pagamento di euro 20.000,00, autonomamente impugnata. Il ricorso era respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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