Frazionamento di impianto fotovoltaico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 7770 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici, ai fini dell’accesso agli incentivi, trova nel Quarto Conto Energia una espressa positivizzazione nell’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011: più impianti realizzati dal medesimo soggetto responsabile e localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle contigue si considerano unico impianto di potenza cumulativa. La fattispecie è di natura oggettiva e prescinde dall’elemento soggettivo e dall’intento elusivo, poiché la norma contrasta il fenomeno in sé. Il GSE esercita un potere vincolato di decadenza per il venire meno dei presupposti dichiarati, non un potere di autotutela, con la conseguenza che non operano i limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La decadenza travolge anche il conseguente provvedimento di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti.
Il Fatto
Una società otteneva l’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 14 MW, da realizzarsi su coperture di capannoni industriali. La domanda di iscrizione al Registro dei grandi impianti, presentata ai sensi del D.M. 5 maggio 2011, non rientrava in posizione utile nella graduatoria pubblicata dal GSE. La società riduceva quindi la potenza e presentava, tra l’11 e il 17 settembre 2012, quattordici domande di ammissione per impianti ciascuno inferiore a 1 MW, ottenendo il riconoscimento delle tariffe.
Dopo un sopralluogo del 18 novembre 2014, il GSE rilevava che gli impianti derivavano dal frazionamento dell’originario grande impianto e, con provvedimento del 21 marzo 2017, dichiarava la decadenza dagli incentivi, contestando la violazione dell’Allegato 1, lett. j), del D.M. 31 gennaio 2014. Seguiva la richiesta di restituzione delle somme erogate. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina: per i grandi impianti entrati in esercizio dopo il 31 agosto 2011 l’accesso alle tariffe era subordinato all’iscrizione nel Registro in posizione utile, mentre i piccoli impianti erano ammessi senza limiti di costo complessivo. L’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 ha l’evidente finalità di impedire che i grandi impianti usufruiscano del regime dei piccoli, mediante frazionamento.
La Corte accerta che gli impianti oggetto di contestazione sono stati realizzati da un unico soggetto e collocati su particelle contigue; le stesse cabine di consegna insistono sulla medesima particella, come risulta dal verbale di sopralluogo. La corrispondenza tra fattispecie concreta e previsione normativa è sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento, rendendo superfluo il richiamo al principio generale del divieto di frazionamento. La giurisprudenza aveva elaborato quel divieto come declinazione del divieto di abuso del diritto per i Conti energia precedenti (Cons. Stato sez. II n. 2747 del 2022; sez. II n. 11545 del 2022; sez. II n. 640 del 2023; sez. II n. 222 del 2025), ma nel caso di specie la norma ministeriale è immediatamente applicabile.
Le “Regole applicative” del GSE, secondo l’appellante fonte dell’affidamento, non potevano restringere l’ambito della previsione ministeriale: l’art. 3.8 ne riproduce il testo e le ulteriori indicazioni costituiscono solo indici aggiuntivi del frazionamento. È irrilevante che il frazionamento sia avvenuto “alla luce del sole”, poiché la norma considera l’elemento oggettivo e non l’intento. Parimenti irrilevante è la sentenza penale di assoluzione, che riguardava la diversa fattispecie della truffa.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020: il potere del GSE è di decadenza vincolata, non di autotutela. La modifica dell’art. 42 a opera dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 non ha natura interpretativa e consente solo di sollecitare un ulteriore procedimento. Prima della novella il GSE poteva verificare i requisiti prescindendo dai limiti dell’art. 21-nonies, tanto più che l’ammissione iniziale era avvenuta sulla base di un controllo meramente formale. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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