Ottemperanza a decreti ingiuntivi e penalità di mora contro la P.A. debitrice (TAR Calabria n. 1245 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza esperita per l’esecuzione di titoli esecutivi giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro è ammissibile e impone all’amministrazione debitrice l’adempimento integrale della pretesa creditoria. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme, non essendo tale rimedio limitato agli obblighi di fare infungibile. Essa si cumula agli interessi legali, in ragione del proprio carattere sanzionatorio, ed è dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione che non provi l’avvenuta esecuzione resta inadempiente e ne risponde anche sul piano delle spese di giudizio.

Il Fatto

Una società creditrice ha adito il TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di cinque decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di Catanzaro e dal Giudice di Pace di Catanzaro tra il 2017 e il 2019, con i quali era stato intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento di complessive somme in suo favore. I decreti non erano stati opposti e erano divenuti definitivamente esecutivi, come attestato dalla Cancelleria, ed erano stati debitamente notificati all’azienda debitrice.

Con ricorso notificato il 25 giugno 2024 e depositato il 10 luglio 2024, la società ha chiesto l’esecuzione integrale dei titoli, il pagamento delle somme residue oltre interessi e spese liquidate, il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione dei decreti e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita, nonostante la regolare notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione era tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sui decreti ingiuntivi inoppugnati e che non aveva fornito alcuna prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a..

Quanto alle spese esecutive maturate dopo l’emissione dei decreti, il Collegio le ha ritenute dovute in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Sul punto relativo alla misura della condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ha affermato l’ammissibilità di tale domanda anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.

Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la somma dovuta a titolo di penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Tribunale ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza e, in caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, incaricato di dare esecuzione al giudicato entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il compenso del Commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte dei Conti della Calabria per le eventuali determinazioni di competenza, ravvisando nel ritardo un danno pari agli interessi moratori maturati, e ha condannato l’azienda al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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