Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1191 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, sicché è esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e trasmessa la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies, comma 1, legge n. 89/2001, senza pagamento nel termine semestrale di cui al comma 7 della stessa disposizione, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di integrale esecuzione e fissa il termine per l’adempimento. Alla scadenza, nomina commissario ad acta il dirigente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, senza riconoscimento di compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Con decreto della Corte d’Appello di Lecce, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero della Giustizia, l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle somme liquidate in favore di alcuni ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001. Il decreto non veniva opposto e non era eseguito.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto opposto è stato qualificato come provvedimento con natura decisoria in materia di diritti soggettivi, dotato di valore ed efficacia di cosa giudicata, perché notificato al Ministero e non impugnato con opposizione. Da ciò discende l’ammissibilità del rimedio ottemperanziale.
Il giudice ha poi accertato il perfezionarsi delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta. È quindi spirato anche il termine di sei mesi dalla trasmissione, senza esecuzione.
Nel merito, la Corte ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme indicate se e nella misura in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’adempimento è stato fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il collegio ha inoltre nominato, fin da ora, commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Sul punto ha escluso la spettanza di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Infine, è stata pronunciata la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il collegio ha richiamato sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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