Ottemperanza al decreto equa riparazione: non serve notificare il titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1845 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 non è richiesta la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio. È sufficiente che il creditore abbia inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Sull’amministrazione debitrice grava l’onere di provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In difetto, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione e per la nomina del commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dell’esecuzione mobiliare.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda ex art. 3 legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 2.030,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Il decreto, munito di attestazione di autorità di cosa giudicata, era stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il creditore aveva quindi inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Decorsi sei mesi senza esito, propone ricorso per ottemperanza. Il Ministero, regolarmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione preliminare della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio. Su questo punto il collegio dichiara espressamente di rivedere la propria precedente giurisprudenza. Ritiene infatti non dovuta la notificazione del titolo per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, così come non è richiesto il decorso del relativo termine dilatorio.
A sostegno di questa conclusione il TAR fa propria la motivazione resa sul tema dal Consiglio di Stato n. 1423/2021. Il superamento del precedente orientamento interno costituisce il passaggio argomentativo centrale: la specialità del procedimento di equa riparazione giustifica un regime semplificato rispetto all’ordinaria esecuzione del giudicato amministrativo.
Accertata l’ammissibilità dell’azione, il collegio verifica i presupposti sostanziali. Il titolo ha autorità di cosa giudicata ed è stato notificato. Il creditore ha esperito la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies e sono decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento. Il Tribunale ricorda che tale prova costituiva un onere della pubblica amministrazione, richiamando sul punto Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il collegio ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, comprendendo nel pagamento la somma del titolo e l’importo di euro 3,92 per il certificato di mancata opposizione. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Cons. Stato n. 1247/2016, con distrazione in favore del difensore. Il commissario provvederà al loro pagamento in caso di ulteriore inerzia: il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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