Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 3088 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Nel rito dell’art. 114 cod. proc. amm. l’amministrazione che non contesti il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato dal giudice del lavoro ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori, nella misura richiamata dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dall’art. 22, legge n. 724/1994. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva ed è passata in giudicato.
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando il perdurante inadempimento dell’amministrazione e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al rito, risulta documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione presso il proprio indirizzo, secondo il disposto dell’art. 14, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito il Tribunale rileva che l’azione è stata ritualmente esercitata e che l’inadempimento persiste. Il Ministero non ha contestato in modo specifico il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Opera quindi il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ne deriva l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’ente debitore.
Sul compenso il Tribunale esclude ogni emolumento, perché il commissario è un dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 e applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di merito amministrativo richiamato. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate forfetariamente in € 500,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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