La convenzione per gli impianti pubblicitari è contratto e la lite va (TAR Calabria n. 2177 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla durata e sull’efficacia della convenzione avente ad oggetto la gestione degli impianti di cartellonistica pubblicitaria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando il rapporto è qualificabile come contrattuale e paritario. La convenzione non integra una concessione di servizi pubblici in assenza di un rapporto con l’utenza da cui derivi, anche indirettamente, la remunerazione del privato. Non integra neppure una concessione di beni pubblici quando non siano conferite aree o impianti di proprietà comunale. Il ricorso che investa l’accertamento di quel rapporto e la sua attitudine a impedire la rimozione degli impianti è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di ventiquattro impianti di cartellonistica pubblicitaria installati nel territorio comunale, in forza di una SCIA in sanatoria. L’Ufficio tecnico del Comune le comunica che l’autorizzazione è scaduta per inutile decorso del termine triennale fissato dall’art. 53, comma 6, del D.P.R. 495/1992 e, constatata la mancata rinnovazione, la diffida a rimuovere gli impianti in applicazione dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 e della medesima disposizione regolamentare.

La società impugna le note davanti al TAR. Sostiene che per gli stessi impianti era stata stipulata una convenzione novennale, esito di una gara a evidenza pubblica per l’affidamento in esclusiva del servizio di installazione, manutenzione e gestione degli impianti. La durata della concessione, secondo la tesi attorea, assorbirebbe quella dell’autorizzazione stradale, che non potrebbe scadere prima del termine convenzionale. Il Comune si costituisce e eccepisce il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la questione come afferente all’esecuzione di un contratto pubblico. La ricorrente chiede in sostanza l’accertamento della sussistenza di un rapporto contrattuale novennale e vuole farne derivare un elemento ostativo alla rimozione degli impianti. Questo accertamento, osserva il TAR, non ha ragione di essere devoluto al giudice amministrativo.

Il Tribunale esclude anzitutto la figura della concessione di servizi pubblici. Manca il rapporto con l’utenza dal quale possa ricavarsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la remunerazione del privato: elemento essenziale della fattispecie. Esclude altresì la concessione di beni pubblici, poiché nella convenzione non risultano indicate aree o impianti di proprietà comunale.

La convenzione va dunque qualificata come rapporto contrattuale paritario, che genera posizioni soggettive di diritto e non di interesse legittimo. Da qui il difetto della giurisdizione amministrativa sulla domanda che su quel rapporto si fonda. Il Collegio richiama un proprio precedente, tra le stesse parti, che aveva già affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione all’ordine di rimozione.

La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con salvezza della riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese sono compensate in ragione della soluzione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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