Ottemperanza a decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 614 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un’ente pubblico può ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato e fissa un termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario qualificato dell’ente. L’ordine di pagamento è assistito dalla decorrenza degli interessi legali fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento di € 2.497,96, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Il decreto è stato notificato all’ente e, non opposto nei termini, è stato dichiarato definitivamente esecutivo.

Nonostante l’esecutorietà del titolo, l’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’ente, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del procedimento e l’attualità dell’inottemperanza. Il titolo risulta notificato presso la sede dell’amministrazione e dichiarato definitivamente esecutivo; alla data del ricorso il debitore non aveva ancora adempiuto. La fondatezza del gravame discende da questi elementi, non contestati.

Il passaggio centrale riguarda il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio accerta il decorso dei centoventi giorni dalla notificazione del titolo rispetto alla notificazione del ricorso per ottemperanza. Superata questa soglia senza pagamento, l’inerzia dell’amministrazione diventa giuridicamente rilevante e legittima l’intervento del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Accolto il ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, ordinando il pagamento delle somme specificate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ente adeguatamente qualificato, chiamato a compiere gli atti necessari all’esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il giudice richiama poi l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Quanto alla domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio la ritiene assistita dai presupposti di legge. Liquida pertanto gli interessi legali sulle somme spettanti al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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