Transazione non novativa e ottemperanza del giudicato: riespansione del diritto (TAR Sicilia n. 612 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nel perimetro della cognizione del giudice dell’ottemperanza valutare se e quali effetti abbia prodotto sul titolo giudiziale il successivo contratto transattivo intervenuto tra le parti, trattandosi di questione preliminare di merito da risolvere per accertare la sussistenza del diritto di agire in via esecutiva. A tal fine il giudice valuta il carattere novativo o meno della transazione e la validità della clausola risolutiva di inadempimento. Ove la transazione non importi novazione del credito originario e l’inadempimento sia pattuito come causa di risoluzione ipso iure, il creditore vede riespandersi il diritto di rinnovare le opportune azioni giudiziarie in dipendenza delle pronunce giurisdizionali. Nelle cause di ottemperanza per pagamento di crediti il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, allegando l’inadempimento; il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo ai sensi dell’art. 2697, co. 2, c.c.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile confinante con quello di un consorzio intercomunale otteneva dal Tribunale di Patti, con sentenza n. 290/2012, la condanna dell’ente al risarcimento dei danni da infiltrazioni e alla rifusione delle spese. L’appello proposto dal consorzio veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Messina con ordinanza n. 594/2014, che liquidava anche le spese del grado.

Nel 2015 il consorzio approvava un atto di transazione preordinato all’esecuzione dei provvedimenti. A fronte del pagamento solo parziale, gli eredi del creditore originario notificavano un atto di precetto per la somma residua. Rimasto lo stesso inevaso, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il consorzio, ritualmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. La vicenda dimostra che i titoli esecutivi e la pretesa creditoria erano stati portati a conoscenza dell’amministrazione debitrice, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso. È provata la definitiva esecutività dei titoli.

Il punto centrale è il rapporto tra transazione e titolo giudiziale. La Corte richiama il principio per cui il giudice dell’ottemperanza deve stabilire se il contratto transattivo abbia prodotto effetti sul titolo, valutandone il carattere novativo e la validità della clausola risolutiva, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4192 del 2018 e Cons. Stato, sez. V, n. 4093 del 2018.

Nel caso concreto la transazione esclude espressamente la novazione del credito originario e prevede che, in caso di inadempimento delle modalità di pagamento, l’accordo si risolva ipso iure, con diritto del creditore di rinnovare le azioni esecutive in dipendenza delle due pronunce. Da ciò discende che l’inadempimento fa riespandere il diritto di agire in ottemperanza.

I titoli risultano non integralmente eseguiti e l’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione. Sul riparto dell’onere probatorio la Corte applica il principio generale: il creditore prova la fonte del diritto e il termine, allegando l’inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo. Non costituendosi, il consorzio ha rinunciato a dimostrare l’eventuale adempimento.

Il ricorso è quindi accolto: ordine di pagamento della differenza nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inutile decorso, del Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina quale commissario ad acta, con richiamo al termine dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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