Esecuzione del giudicato amministrativo, prova dell’eredità e prescrizione decennale (TAR Campania n. 1705 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la legittimazione degli eredi del titolare del giudicato non si dimostra con le sole dichiarazioni di successione, che hanno valenza esclusivamente fiscale, né con le certificazioni anagrafiche, in mancanza di elementi indiziari di accettazione implicita dell’eredità. L’actio iudicati si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. Il termine è interrotto dall’atto che espliciti una pretesa determinata e l’intimazione ad adempiere, con effetto di costituzione in mora; non basta una nota di sollecito del difensore che non individui con certezza il credito azionato.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli del 2010, che aveva riconosciuto in favore del loro dante causa somme a titolo di indennità di esproprio e spese di lite. Chiedono la nomina di un commissario ad acta per il deposito delle somme, oltre interessi, e il rimborso dell’imposta di registro versata sul titolo.
La società resistente contesta la legittimazione ad agire degli istanti e eccepisce la prescrizione dell’azione esecutiva. Il Tribunale rileva in via preliminare la possibile parziale inammissibilità del ricorso, per la presenza di soggetti estranei al giudizio di merito, e assegna termini per memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Sulla legittimazione, il Collegio osserva che la sentenza azionata era stata resa in favore di un solo soggetto. La difesa degli istanti ha fondato la propria qualità di coeredi su dichiarazioni di successione e certificazioni comunali attestanti la situazione di famiglia.
Tali documenti non sono sufficienti. Le dichiarazioni di successione hanno valenza esclusivamente fiscale e non provano la titolarità del diritto successorio, non essendo documentata alcuna attività idonea a integrare un elemento indiziario di accettazione implicita di eredità, secondo il richiamato precedente di Cassazione civile sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 868. La qualità di eredi resta dunque non provata.
Anche a voler superare il profilo preliminare, il ricorso è comunque infondato per la maturata prescrizione decennale. L’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. fissa il termine in dieci anni dal passaggio in giudicato, con possibilità di interruzione anche mediante atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato, come affermato dal giudice amministrativo (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 settembre 2023, n. 13596).
Il giudicato si è formato nel 2011; il titolo è stato notificato nel marzo 2012 e l’atto di precetto nel novembre 2012. Solo quest’ultimo ha efficacia interruttiva, perché contiene l’intimazione ad adempiere e produce la costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. Le note p.e.c. del 16 giugno 2020, invece, si limitano a sollecitare il pagamento e riguardano il solo rimborso dell’imposta di registro: rispetto alle somme da giudicato mancano l’elemento oggettivo e quello soggettivo dell’atto interruttivo (Cass. n. 24656/2010; Cass. n. 3371/2010; Cass. n. 17123/2015).
Poiché il ricorso è stato notificato il 19 giugno 2024, l’actio iudicati è prescritta. Il Collegio esclude inoltre la condanna al rimborso delle spese di registrazione, somme accessorie all’azione esecutiva ormai prescritta. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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