Ottemperanza al decreto Pinto ed esclusione della rivalutazione sul debito di valuta (TAR Liguria n. 244 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I decreti di condanna emessi ai sensi della legge n. 89 del 2001 hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi e sono equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; essi sono pertanto ottemperabili davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando l’interessato produca l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento e rispetti il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché l’ulteriore termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001. Sulla somma liquidata dal giudice ordinario non spetta la rivalutazione monetaria quando il credito abbia natura di debito di valuta e non di valore: gli interessi già riconosciuti nel titolo esauriscono il ristoro. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata, legittima la condanna all’esecuzione nel termine fissato e la nomina preventiva del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR Liguria per ottenere l’ottemperanza al decreto monocratico con cui la Corte d’appello di Genova, Sezione Prima Civile, ha condannato il Ministero della giustizia a versarle, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, la somma complessiva di € 2.700,00 con gli interessi legali dalla domanda, oltre a € 500,00 per le spese del giudizio di equa riparazione, maggiorata degli accessori di legge.
La ricorrente chiede inoltre la condanna del Ministero al pagamento della rivalutazione monetaria sul capitale e la nomina fin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce formalmente in giudizio con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità dell’azione. Richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., i giudici osservano che tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario rientrano i decreti di condanna emessi ai sensi della legge Pinto, in quanto dotati di natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
I presupposti formali sussistono. La ricorrente ha prodotto, sia pure mediante integrazione nel corso del giudizio, l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento. Il procedimento esecutivo risulta inoltre promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.
Nel merito la domanda è fondata. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non contesta l’inadempimento e non risulta che abbia pagato le somme dovute. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero della giustizia di ottemperare al decreto della Corte d’appello di Genova mediante pagamento all’avente diritto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia viene nominato fin d’ora commissario ad acta un dirigente del Ministero, individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il quale compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari, compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La domanda di rivalutazione monetaria viene invece rigettata. Venendo in questione un debito di valuta e non di valore, oltre agli interessi già previsti nel decreto da ottemperare, non può essere riconosciuta la rivalutazione sulle somme liquidate dal giudice ordinario. Le spese del giudizio, liquidate forfetariamente in dispositivo tenendo conto dell’impegno professionale richiesto e di quanto precedentemente liquidato per analoghi ricorsi, seguono la prevalente soccombenza.
Nota della Redazione
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