Terzo condono e vincoli paesaggistici relativi: insanabilità delle opere in ampliamento (TAR Sicilia n. 1506 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, recepito in Sicilia dall’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004, richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, e dunque anche il limite del comma 27, lett. d). Ne deriva che le opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico non sono suscettibili di sanatoria, a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo, salvo che l’opera sia stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo e ricorrano congiuntamente tutte le altre condizioni di legge. Il parere dell’autorità preposta al vincolo è dovuto solo per gli abusi astrattamente sanabili; in presenza di impedimenti oggettivi il parere, ove reso, ha carattere vincolato e la sanatoria è preclusa. Il carattere vincolato del provvedimento rende superfluo il preavviso di rigetto, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente acquista nel 2020 un immobile con un locale deposito realizzato in assenza di titolo sul terrazzo di pertinenza. La precedente proprietaria aveva presentato nel 2004 istanza di concessione in sanatoria ai sensi del terzo condono, respinta dal Comune nel 2008 per insanabilità ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. Avverso quel diniego veniva proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, accolto con decreto presidenziale del 2015 sulla base del parere del C.G.A.R.S., che aveva ritenuto ostativo alla sanatoria solo il vincolo di inedificabilità assoluta.

Il Comune annullava quindi in autotutela il diniego, precisando che ciò non comportava l’automatica sanabilità dell’opera. Investita della richiesta di parere, la Soprintendenza lo esprimeva negativamente con la nota impugnata, richiamando la circolare regionale n. 2/2022. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, carenza di motivazione e di istruttoria, elusione del giudicato e lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono in Sicilia e richiama la sentenza Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la norma regionale interpretativa del 2021. La Corte costituzionale ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 della legge reg. Sic. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti di rilascio della sanatoria, incluso il comma 27, lett. d), che attribuisce carattere ostativo al vincolo anche quando non comporti inedificabilità assoluta: tali previsioni statali costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.

Su questa base il Tribunale dichiara infondata la tesi della sanabilità dell’opera in presenza di vincolo relativo e richiama il consolidato orientamento secondo cui la sanatoria richiede il concorso di tutte le condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza (tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1) e parere favorevole dell’autorità preposta.

Nel caso concreto l’abuso consiste in un ampliamento dichiarato nella tipologia 1 e insistente su area a vincolo paesaggistico. Non si tratta dunque di opera di minore rilevanza, e la parte non ha offerto alcuna prova contraria: il Tribunale esclude che i propri mezzi istruttori possano supplire all’onere probatorio della parte. La censura di difetto di istruttoria è quindi infondata, restando superflua ogni valutazione di merito della Soprintendenza.

Quanto alla motivazione, il Collegio ritiene sufficiente quella per relationem, avendo l’atto individuato con chiarezza la circolare richiamata. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in mancanza dei presupposti, è vincolato. Il carattere vincolato dell’atto rende superfluo il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il decreto presidenziale del 2015, di mero annullamento, non ha riconosciuto il bene della vita e ha fatto salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; nessun giudicato si è formato nei confronti della Soprintendenza, non evocata in quella sede. Difetta infine l’affidamento incolpevole, trattandosi di consapevole mantenimento di un’opera abusiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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