Ottemperanza a decreto ingiuntivo del giudice di pace e onere probatorio (TAR Sicilia n. 312 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, in applicazione dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non si costituisca e non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo, non assolve tale onere e il ricorso per ottemperanza deve essere accolto, con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice di Pace di Paternò un decreto ingiuntivo con il quale è stato intimato al Comune di corrispondere una somma complessiva di poco superiore a quattromila euro, oltre interessi e spese. Il titolo è stato notificato all’ente debitore, che non ha provveduto al pagamento.
Preso atto dell’inadempimento, il creditore ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario che si sostituisse all’Amministrazione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La trattazione è stata rinviata una prima volta per consentire la produzione dell’attestazione di definitiva esecutività del titolo, depositata nel dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ammissibile perché proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; è provata la notifica presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso, così come la definitiva esecutività del titolo ottemperando.
Nel merito, il decreto ingiuntivo risulta tuttora non eseguito e l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il Tribunale richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti: il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo.
Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023 n. 2942. Il Comune, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo preciso onere in ossequio all’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, pertanto, motivi giustificativi dell’inadempienza. Il ricorso è fondato e sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta un soggetto con facoltà di delega ad altro dirigente qualificato, che provveda, su istanza della parte interessata e in un ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto. Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che esso decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in mille euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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