No al regolamento comunale che vieta le antenne fuori dalle aree individuate (TAR Campania n. 1788 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale in materia di impianti di telefonia mobile che consente l’installazione delle stazioni radio base esclusivamente nei siti preindividuati dalla mappa delle localizzazioni, senza ammettere alcuna valutazione di proposte alternative, configura un divieto generalizzato di installazione nelle restanti aree del territorio e contrasta con l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che abilita i Comuni a individuare solo in negativo i siti sensibili, non a riservare aree puntuali come unici punti ammessi. Il diniego autorizzativo che mutui tale vizio regolamentare è illegittimo. Il Comune, nel procedimento unico ex Codice delle Comunicazioni Elettroniche, non può fondare il rigetto sulla contestata disponibilità privatistica del sito, né pretendere documentazione ulteriore o subordinare il titolo al pagamento di oneri non previsti dalla normativa di settore.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni ha impugnato il diniego con cui un Comune ha respinto l’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base su un fondo locato, unitamente agli articoli del regolamento comunale per l’insediamento degli impianti. Il provvedimento si fondava, tra l’altro, sull’asserita perdita di disponibilità del sito, comunicata dalla proprietaria del terreno, e sull’assimilazione dell’impianto alle opere di urbanizzazione primaria.
Dopo un primo diniego e l’accoglimento della domanda cautelare, l’ente ha adottato un secondo provvedimento di reiezione, incentrato sulla mancata inclusione dell’area tra le localizzazioni consentite e sulla mancata scelta di un sito alternativo. La società ha proposto motivi aggiunti, estendendo l’impugnazione al nuovo atto e al regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo diniego superato dal nuovo provvedimento, espressione di una rinnovata funzione amministrativa e non mero atto confermativo.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione e di omessa notifica al controinteressato. La controversia attiene all’illegittimità del diniego, non all’accertamento dell’efficacia del contratto; il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale di diritti soggettivi quando il sindacato è necessario per valutare la legittimità del provvedimento. La proprietaria del fondo non è controinteressata, poiché l’atto non le attribuisce alcun vantaggio diretto e immediato.
Il primo motivo è stato accolto. Il Comune non può scandagliare i profili civilistici di validità del contratto, né assumere la dichiarazione di recesso del locatore a condizione ostativa. Nel procedimento unico ex Codice delle Comunicazioni Elettroniche l’amministrazione valuta anche i profili edilizi sulla sola documentazione richiesta dal Codice, senza esigere titoli sulla piena disponibilità dell’area.
Anche il secondo gruppo di censure è fondato. L’assimilazione delle infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 è funzionale alla compatibilità urbanistica e non implica l’applicazione degli oneri di cessione a scomputo. L’art. 54 d.lgs. n. 259/2003 vieta ogni onere o canone ulteriore, rendendo ultronea la pretesa di una previa intesa sui costi.
Il quinto motivo è parimenti accolto. Il regolamento non pone criteri localizzativi negativi, ma vincola l’installazione a siti predeterminati, escludendo ogni ubicazione alternativa. La specificazione dei siti è ammessa solo in negativo, a fini di tutela, e non può riservare taluni punti come unici ammessi, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata. Il vizio del regolamento si trasferisce al provvedimento che ne ha fatto applicazione, che è annullato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.