Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Sicilia n. 315 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa siciliana di interpretazione autentica ha reso inapplicabile la sanatoria per vincoli relativi. In ambito paesaggistico qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume o superficie è insanabile, anche se di natura pertinenziale o tecnica. Il giudizio dell’amministrazione di tutela è vincolato, con conseguente superfluità del preavviso di rigetto e sufficienza della motivazione per relationem.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile in area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico. Su di esso era stato realizzato, senza titolo e con ultimazione al 15.06.1999, un ampliamento consistente in un vano ad uso camera di complessivi 20 mq. La proprietaria presentava istanza di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 15/2004, poi trasmessa alla Soprintendenza per il parere di compatibilità.
La Soprintendenza esprimeva parere di rigetto, richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 e rilevando il grave danno in area di interesse paesaggistico, con ordine di rimessione in pristino. La proprietaria impugnava il parere e l’eventuale rigetto comunale, deducendo sette motivi: mancato preavviso di rigetto, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, violazione dell’art. 136 Cost., illegittimità derivata e domanda restitutoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che il parere della Soprintendenza è espressione di un potere interamente vincolato: la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi esclude utili apporti partecipativi e rende superflua la comunicazione dei motivi ostativi, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamando Cons. Stato n. 1787 del 2023 e Cons. Stato n. 1029 del 2020.
Sui motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 32, comma 27, lett. d) esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, e l’art. 32, comma 26 ammette le tipologie da 4 a 6 solo negli immobili vincolati. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica che consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, perché lesiva della riserva statale in materia ambientale. Ne deriva che, in Sicilia, sono sanabili solo gli interventi di minore importanza: restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere senza nuovi volumi o superfici.
Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023; Cons. Stato n. 8781 del 2022; n. 90 del 2023) e precisa che, sotto il profilo paesaggistico, rileva qualsiasi creazione di volume o superficie, senza distinzione tra volumi tecnici, interrati o pertinenze (Cons. Stato n. 4123 del 2023; n. 1213 del 2022). L’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo rispetto al titolo edilizio, e la qualificazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. n. 380/2001 non incide sul giudizio di compatibilità.
Nel caso concreto l’ampliamento di 20 mq rientra nella tipologia 1 dell’allegato 1 e crea nuova superficie e volume: l’opera è dunque insanabile. Il Tribunale esclude inoltre il difetto di motivazione, essendo il parere adeguatamente motivato per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, e ritiene superflua ogni valutazione comparativa dell’interesse pubblico, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso.
Quanto al silenzio assenso, l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 concerne istanze di condono diverse e non attivate; l’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato, come confermato dalla Corte costituzionale n. 155/2021, rendendo applicabile l’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio assenso per il patrimonio paesaggistico. Infine, il quinto motivo è infondato perché nessun provvedimento è stato adottato prima della declaratoria di incostituzionalità; le censure sulla domanda restitutoria restano estranee al giudizio.
Nota della Redazione
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