Ottemperanza al decreto di equa riparazione: notifica del titolo non necessaria (TAR Calabria n. 1858 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di equa riparazione emesso ex art. 3 legge n. 89/2001, non è dovuta la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del relativo termine dilatorio, dovendosi dare continuità all’indirizzo del Consiglio di Stato n. 1423/2021. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo accoglie l’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. e riconosce la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con carattere sanzionatorio e cumulo rispetto agli interessi corrispettivi. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è eseguibile dal Commissario ad acta nominato in sentenza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 9.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese processuali. Il decreto, divenuto definitivo, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione.

La ricorrente ha inoltre inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza che il Ministero abbia adempiuto. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio. La questione approda così al giudice amministrativo per l’accertamento dell’inottemperanza e per la condanna accessoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in primo luogo il quadro dei presupposti dell’azione. Accerta che il decreto ha autorità di cosa giudicata, attestata dalla documentazione prodotta, e che è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su tale base verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 112 ss. c.p.a..

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il titolo esecutivo. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene non dovuta la notificazione del titolo esecutivo per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello emessi ex legge n. 89/2001, né il decorso del relativo termine dilatorio. Il Collegio fa propria la motivazione resa sul punto dal Consiglio di Stato n. 1423/2021. La regola processuale ne risulta semplificata: la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies e il decorso dei sei mesi sono sufficienti a radicare l’azione.

Quanto all’onere probatorio, la Corte osserva che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Richiama, per tutte, Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. L’inerzia dell’Amministrazione e il difetto di allegazione dell’adempimento fondano quindi l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Il Collegio accoglie anche l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Non sussistono ragioni di iniquità o altre cause ostative. La misura del ristoro è determinata in una somma pari agli interessi legali che l’Amministrazione dovrà corrispondere per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, restando in capo alla P.A. il potere di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021).

Il TAR liquida infine le spese processuali secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato n. 1247 del 25/03/2016. Dispone la distrazione in favore del difensore e prevede che, in caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario ad acta, sul rilievo della pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e dell’economia processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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