Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 192 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti nel termine di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a. è irrituale e non consente la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.. Tale dichiarazione costituisce tuttavia un argomento di prova qualificato e univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.. Il giudice dichiara pertanto il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con definizione del giudizio mediante sentenza dichiarativa e non estintiva.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di potenza nominale pari a 90,787 MWp nel territorio del Comune di Foggia, ha agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni intimate sull’istanza di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la condanna a provvedere e per il pagamento di € 18.728,88 a titolo di indennizzo per il mero ritardo, ai sensi degli artt. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990 e 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Con dichiarazione depositata il 24.1.2025, la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia non è stata notificata alle altre parti nel termine di almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 2, c.p.a.. Manca dunque la condizione per addivenire a una pronuncia di estinzione del processo per rinuncia: la possibilità di adottare una decisione estintiva ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. è preclusa.
Il percorso argomentativo si sposta allora sul comma 4 della stessa disposizione. L’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Su questo punto il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa: una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce un argomento di prova qualificato e univoco circa la sopravvenuta carenza d’interesse. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3631 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 28.5.2024, n. 1624, i quali ammettono l’applicazione del comma 4 proprio al caso dell’atto di rinuncia non notificato alle controparti.
Applicati tali principi al caso concreto, il Tribunale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e definisce il giudizio con sentenza dichiarativa di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo all’evoluzione processuale della vicenda e alla natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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