Legami familiari e infiltrazione mafiosa legittimano l’interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 319 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa non richiede la prova dell’avvenuta “occupazione” mafiosa dell’azienda, né l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento con la criminalità organizzata secondo la logica del più probabile che non. Ai fini dell’interdittiva antimafia l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci e amministratori dell’impresa e familiari affiliati o contigui alle associazioni mafiose, quando il rapporto, per natura e intensità, lasci ritenere che l’impresa abbia una conduzione familiare o che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate dalla mafia. Il requisito dell’attualità è soddisfatto dalla naturale persistenza nel tempo dei legami familiari, non elisa dal decorso temporale delle vicende giudiziarie dei congiunti. Ai sensi dell’art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011 il Prefetto può adottare l’informazione antimafia interdittiva in luogo della comunicazione richiesta anche quando non ricorrano le cause impeditive dell’art. 67 del medesimo decreto.

Il Fatto

La Prefettura di Como aveva rilasciato a una società attiva nella ristorazione una comunicazione liberatoria antimafia. Sopravvenivano note della D.I.A. di Milano, della Questura di Como e del Comando Provinciale dei Carabinieri che segnalavano criticità: il legame familiare tra il titolare della compagine e gli esponenti di spicco della Locale di ‘ndrangheta radicata nella zona briantea, oltre alla titolarità di quote e cariche sociali condivise con soggetti vicini al sodalizio.

La Prefettura revocava la liberatoria e adottava una informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91 d.lgs. n. 159/2011 nei confronti della società e delle ulteriori compagini riconducibili al medesimo nucleo familiare. Il titolare, in proprio e quale legale rappresentante, e le società ricorrevano al TAR Lombardia deducendo difetto di presupposto e di istruttoria, carenza di attualità degli elementi e violazione del combinato disposto degli artt. 88, 89 bis e 67.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sostanzialmente soddisfatta l’istanza istruttoria, avendo l’Amministrazione prodotto quasi tutta la documentazione richiesta e risultando la stessa sufficiente all’esame dei motivi. Nel merito, il ricorso è infondato.

Sul primo motivo, il Tribunale richiama la costante giurisprudenza amministrativa: l’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa non presuppone la prova dell’occupazione dell’azienda né responsabilità penali dei titolari, potendo il soggetto trovarsi in una situazione di contiguità di fatto subita ma comunque esistente (TAR Lombardia n. 3152 del 2023). I rapporti di parentela assumono rilievo quando, per natura e intensità, lasciano ritenere una conduzione collettiva e una regìa familiare dell’impresa o la possibilità di influenze mafiose attraverso la famiglia (Cons. Stato n. 7601 del 2023). Nel caso concreto il quadro indiziario — intrecci familiari e societari, ruoli apicali, convivenza con esponenti del clan, condanne per associazione mafiosa — integra elementi obiettivamente sintomatici di concrete connessioni, valutati anche alla luce del contesto geografico e socio-economico (Cons. Stato n. 3576 del 2013).

Sul secondo motivo, il Collegio esclude il dedotto deficit di attualità: il decorso del tempo non elide il legame con il sodalizio, perché l’infiltrazione mafiosa ha stabilità di contenuti e mutevolezza di forme capace di sfidare il tempo (Cons. Stato n. 4657 del 2015). La persistenza dei legami familiari, la convivenza con gli esponenti del clan e la conduzione familiare delle attività sostengono il giudizio di attualità; rileva anche che il padre del ricorrente stia ancora scontando la pena per i fatti di mafia accertati.

Sul terzo motivo, il Tribunale aderisce alla giurisprudenza consolidata: con il codice antimafia è superata la separatezza tra comunicazione e informazione antimafia, e l’art. 89 bis d.lgs. n. 159/2011 consente al Prefetto di pronunciare l’informativa in luogo della comunicazione ogni volta che emerga la necessità di più serie verifiche sul pericolo di infiltrazione (Cons. Stato n. 1109 del 2017; Corte cost. n. 4 del 2018). L’emissione dell’interdittiva non è subordinata al riscontro delle cause impeditive dell’art. 67, né al fatto che l’impresa operi in settore “a rischio” o il titolo richiesto abbia elevato valore economico.

L’impugnativa è quindi respinta, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese di lite liquidate in favore dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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