Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e termine dilatorio per l’esecuzione (TAR Sicilia n. 2669 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è fondato quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. In assenza di motivi giustificativi dell’inadempienza, persiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di dare integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina, fin da ora, un commissario ad acta destinato a provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 328/2022 con cui il Tribunale di Enna, sezione Lavoro, aveva condannato l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana al pagamento, in suo favore, della somma di € 512,00. La sentenza, depositata l’8 giugno 2022, era passata in cosa giudicata per mancata impugnazione ed era stata notificata, munita di formula esecutiva, il 10 gennaio 2023.
Non essendovi stata esecuzione spontanea, il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere il pagamento e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario. L’Amministrazione si è costituita con atto di pura forma. Con ordinanza collegiale dell’11 aprile 2024 il Tribunale ha disposto la notifica del ricorso anche all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, adempimento documentato il 16 aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Superato tale vaglio, il Tribunale ha escluso la sussistenza di motivi giustificativi dell’inadempienza delle Amministrazioni convenute. Ne ha tratto l’affermazione della persistenza dell’obbligo in capo alle stesse di dare ottemperanza alla sentenza divenuta inoppugnabile.
Il Collegio ha quindi ordinato agli Assessorati di dare esecuzione al provvedimento entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Ha stabilito che, decorso infruttuosamente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, con facoltà di delega a funzionario o dirigente della medesima struttura dotato della necessaria professionalità.
Il commissario dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato alle Amministrazioni e provvedere, sotto la propria personale responsabilità, entro i successivi sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 250,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo di integrale esecuzione in capo a entrambi gli Assessorati, nomina del commissario ad acta e condanna in solido alle spese.
Nota della Redazione
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