Mansioni superiori, mobbing e danno non patrimoniale nella Polizia di Stato (TAR Calabria n. 1324 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle Forze di Polizia il trattamento retributivo è riferito alla qualifica posseduta e non all’attività concretamente svolta, sicché il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori sussiste solo se una norma speciale ne consenta l’assegnazione e la relativa maggiorazione. Chi invoca l’inquadramento superiore deve allegare e provare le declaratorie contrattuali e operare la sussunzione delle mansioni svolte, secondo il procedimento trifasico elaborato dalla giurisprudenza. Il demansionamento si realizza con l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza e non con la revoca di mansioni superiori conferite in via temporanea e sostitutiva. Il mobbing richiede molteplicità di condotte sistematiche, evento lesivo della salute psicofisica, nesso eziologico e prova dell’intento persecutorio. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato.
Il Fatto
La ricorrente, assunta nel 2012 con profilo inferiore presso la Questura e successivamente trasferita in un reparto investigativo, ha agito davanti al TAR per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento, mobbing verticale, lesione dell’immagine e perdita di chance, oltre al riconoscimento giuridico ed economico delle mansioni superiori svolte e al reintegro negli incarichi di competenza.
La pretesa risarcitoria si fondava su una serie di condotte asseritamente ritorsive: esclusione dalle riunioni, revoca del token di accesso alle banche dati, revoca dell’incarico di referente informatico, destinazione a compiti logistici e inoperatività. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità della domanda risarcitoria per omessa impugnativa degli atti di demansionamento. Nelle more del giudizio l’originaria ricorrente è deceduta e l’erede ha proseguito il giudizio, rinunciando alla domanda di reintegro per impossibilità sopravvenuta e deducendo con motivi aggiunti la violazione dell’obbligo di protezione del dipendente che segnala illeciti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato anzitutto la domanda di accertamento delle mansioni superiori. Ha richiamato il principio per cui, nell’ambito delle Forze di Polizia, è la qualifica e non l’attività svolta il parametro cui la retribuzione è inderogabilmente riferita, in ragione dell’assetto rigido dell’organizzazione e delle esigenze di contenimento della spesa riconducibili all’art. 97 Cost. La maggiorazione retributiva presuppone dunque una norma speciale che la consenta.
La parte non ha indicato la disposizione su cui fondare il diritto alle differenze retributive, limitandosi a citare l’art. 4 del D.P.R. n. 337/1982 quanto alla qualifica di appartenenza. Ha inoltre omesso di enunciare le declaratorie contrattuali e di operare la sussunzione dei fatti allegati. Il percorso trifasico richiesto dalla giurisprudenza — accertamento in fatto delle attività, individuazione delle qualifiche e raffronto — è rimasto incompleto, con conseguente rigetto della domanda.
Passando al mobbing, il TAR ha ricostruito gli elementi costitutivi: molteplicità e globalità dei comportamenti persecutori, evento lesivo della salute psicofisica, nesso eziologico e prova dell’intento persecutorio. Ha precisato che singoli atti illegittimi non sono di per sé sintomatici di condotta mobbizzante e che i fatti dedotti ammettono una lettura alternativa, riconducibile alla volontà di assegnare alla dipendente attività coerenti con la qualifica di assunzione.
Quanto al demansionamento, il Tribunale ha escluso che la revoca di incarichi qualificati dalla stessa parte come superiori integri la fattispecie, che richiede l’assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica. Ha dato atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, ma ha valorizzato l’omessa impugnativa sul piano causale: ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 1227 cod. civ., la mancata attivazione dei rimedi ha inciso sul nesso causale rispetto ai danni che sarebbero stati evitati.
La domanda risarcitoria è stata ritenuta carente anche sul piano assertivo: il danno non patrimoniale non è in re ipsa e il riferimento a un generico peggioramento della qualità della vita non integra un pregiudizio sufficientemente caratterizzato. La dedotta violazione dell’art. 54 bis del D.lgs. n. 156/2001 e del d.lgs. n. 24/2023 è stata dichiarata inammissibile perché introdotta solo con i motivi aggiunti, in ampliamento tardivo del thema decidendum. Ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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