Ottemperanza al decreto Pinto e commissario ad acta per l’inerzia del Ministero (TAR Liguria n. 731 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I decreti di condanna emessi ai sensi della legge n. 89 del 2001 hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi e sono equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, con la conseguenza che la loro attuazione è conseguibile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è ammissibile quando l’interessato produce l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento e dimostra il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001. Accertato l’inadempimento non contestato dall’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decreto nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Le società ricorrenti e il loro difensore agiscono per l’esecuzione del decreto monocratico con cui la Corte d’appello di Genova ha condannato il Ministero della giustizia a pagare a ciascuna società la somma liquidata a titolo di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001, oltre interessi legali dalla domanda. La domanda di ottemperanza riguarda anche la parte relativa alle spese del giudizio di equa riparazione, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il titolo esecutivo è stato munito di formula esecutiva e regolarmente notificato al Ministero. L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza contestare l’inadempimento lamentato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità dell’azione, verificando se i decreti emessi ai sensi della c.d. legge Pinto rientrino tra i provvedimenti azionabili con l’ottemperanza. La risposta è positiva: l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. ricomprende nel perimetro dell’azione le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e gli altri provvedimenti ad esse equiparati, categoria nella quale rientrano i decreti di condanna in questione, in quanto dotati di natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Superata la verifica in astratto, il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di natura formale. Le ricorrenti hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento e hanno dimostrato di aver promosso il procedimento nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001.
Nel merito la domanda è fondata. L’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non risulta che abbia pagato le somme dovute. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero della giustizia di ottemperare al decreto della Corte d’appello mediante pagamento agli aventi diritto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia oltre il termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Il commissario compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari, ivi compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Le spese del giudizio sono liquidate equitativamente e poste a carico dell’Amministrazione secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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