Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1427 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il debitore pubblico non ha eseguito il decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, ordina l’integrale pagamento delle spettanze entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 27.07.2022, ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare in suo favore, quale distrattario delle spese di lite, l’importo di € 27,00 per esborsi e € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge. Il titolo è stato notificato all’ente debitore in data 6.09.2023 ed è divenuto irrevocabile.

Non essendo intervenuto alcun adempimento, il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare il pagamento delle spettanze, di condannare l’amministrazione alla penalità di mora e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali e dichiara il ricorso ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Il ricorso è poi ammissibile nel merito: il titolo è stato notificato al debitore e il giudicato si è formato, come attestato in atti.

Il Tribunale verifica la decorrenza dei termini di legge: è decorso quello di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, nonché il termine di sei mesi dalla compilazione e dal deposito dell’autodichiarazione disciplinata dagli artt. 5-sexies, comma 1, legge n. 89/2001 e 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, effettuata mediante accesso alla piattaforma informatica del portale delle spese di giustizia.

Accertato l’inadempimento, il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero della Giustizia di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Fissa inoltre la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione.

Per il caso di ulteriore inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura della Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, il quale provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente. Il Collegio precisa che il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, vigente ratione temporis, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo.

Le spese del giudizio di ottemperanza, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico del Ministero inadempiente e liquidate in € 500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *