Proscioglimento per scarso rendimento e autotutela satisfattiva in corso di causa (TAR Sardegna n. 766 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si verifica quando il provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato dal ricorrente. Nel giudizio sull’impugnazione del proscioglimento dalla ferma per scarso rendimento, emesso ai sensi degli artt. 957, comma 1, lett. g) e 960, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, la successiva autotutela che annulli il decreto e riammetta in servizio il militare, con scioglimento della riserva, integra una sopravvenienza idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso. Non è necessaria, a tal fine, una pronuncia sul merito dell’atto impugnato, quando l’interesse sostanziale risulti ormai pienamente realizzato. La declaratoria non è invece dovuta quando la sopravvenienza sia imposta nel contenuto dal decreto cautelare, poiché in tal caso l’accoglimento dell’istanza interinale resta autonomamente rilevante.
Il Fatto
La ricorrente, volontaria in ferma quadriennale, impugnava il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ne aveva decretato il proscioglimento dalla ferma per scarso rendimento, disponendone il collocamento in congedo illimitato. Il provvedimento si fondava sugli artt. 957, comma 1, lett. g) e 960, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. In via subordinata la ricorrente chiedeva la destinazione all’impiego senza qualifica o specialità, con recupero degli esami nella sessione successiva.
Con ordinanza n. 58 del 21.02.2024 il TAR accoglieva l’istanza cautelare, rilevando che il Piano di Studi costituiva autovincolo per l’amministrazione: il mancato superamento di un esame imponeva la concessione di una proroga trimestrale, e solo l’ulteriore insuccesso consentiva il proscioglimento ai sensi dell’art. 960 c.o.m.. L’amministrazione, in ottemperanza, sospendeva il decreto e riammetteva la ricorrente con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’ottemperanza al decisum cautelare con ordinanza n. 165 del 20.06.2024. In seguito, la Direzione Generale constatava il superamento dell’esame in terza sessione e, con proprio provvedimento, annullava in autotutela il decreto di proscioglimento, sciogliendo la riserva e riammettendo in via definitiva la ricorrente alla ferma quadriennale.
Il punto centrale è la qualificazione di tale sopravvenienza. Il TAR sottolinea che l’annullamento in autotutela e la riammissione definitiva non erano obbligati nel contenuto dal decreto cautelare. L’ordinanza aveva imposto la proroga e la nuova verifica dell’esame, non l’accoglimento sostanziale della pretesa. L’esito positivo della verifica, e la conseguente reintegrazione, costituiscono quindi un fatto nuovo, autonomamente sopravvenuto.
Su questa base il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente coerente con l’interesse azionato, quale necessaria conseguenza di un ulteriore provvedimento intervenuto nel rapporto contestato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1787 del 02.03.2021). La pretesa della ricorrente risulta così pienamente satisfattiva.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono integralmente compensate tra le parti: il TAR valorizza i profili di non perfetto allineamento tra la disciplina legislativa e lo specifico Piano di Studi, già segnalati in sede cautelare. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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