Accesso alla querela nel procedimento disciplinare del dipendente pubblico (TAR Campania n. 3691 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico sottoposto a procedimento disciplinare è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti posti a fondamento della contestazione, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La querela sporta nei suoi confronti e richiamata nell’atto di avvio del procedimento non è sottratta all’accesso, poiché il segreto investigativo copre soltanto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen. Il diniego opposto dall’amministrazione sul presupposto che i fatti siano già sufficientemente rappresentati nel fascicolo disciplinare è illegittimo, perché comprime la posizione qualificata del lavoratore senza un’esigenza di riservatezza concretamente prevalente. Accertato il diritto, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di esibire la documentazione entro un termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente della struttura sanitaria, subiva un trasferimento immediato e l’avvio di un procedimento disciplinare. La contestazione richiamava espressamente una querela sporta nei suoi confronti presso il comando dei carabinieri competente.
La lavoratrice presentava istanza di accesso al fascicolo personale e ai documenti posti a base della contestazione. L’amministrazione riconosceva l’accesso solo in parte, escludendo la querela e precisando che l’istanza andava indirizzata al diretto interessato. Il diniego parziale veniva impugnato davanti al TAR Campania, con domanda di annullamento e di accertamento del diritto all’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualità della ricorrente: lavoratrice interessata dal procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. Da tale posizione deriva un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
La difesa dell’amministrazione si fondava su due argomenti: il carattere già esaustivo dell’atto di avvio del procedimento e la riferibilità della querela a un terzo, al quale l’istanza avrebbe dovuto essere rivolta. Il Tribunale non li ritiene dirimenti rispetto alla posizione sostanziale della lavoratrice.
Il passaggio centrale riguarda il segreto investigativo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui soltanto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., citando TAR Lazio, Sez. II bis, n. 10723 del 2023 e TAR Toscana, Sez. IV, n. 1372 del 2024. La querela non rientra in tale categoria e non è quindi sottratta all’accesso.
Accertato il diritto, il TAR ordina all’amministrazione di esibire la documentazione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con onere della ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Il provvedimento si segnala per la netta distinzione tra esigenze di riservatezza di matrice penale e diritto di difesa nel procedimento disciplinare: la mera esistenza di un fascicolo già trasmesso non basta a escludere l’accesso all’atto che ha originato la contestazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.