Iscrizione all’elenco dei buttafuori e preclusione automatica per denuncia ostativa (TAR Lombardia n. 978 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, il potere dell’Amministrazione è vincolato. Ove ricorra una delle condizioni ostative previste dall’art. 1, comma 4, lett. c), del d.m. 6 ottobre 2009, la denuncia o la condanna nel quinquennio per uno dei reati ivi elencati preclude l’iscrizione, senza che residui spazio per una valutazione del requisito della buona condotta di cui all’art. 11 TULPS. Restano estranei al sindacato di legittimità i profili di proporzionalità e di situazione personale o familiare dell’istante. Non sussiste, inoltre, alcun onere generale dell’Amministrazione di verificare lo stato dei procedimenti penali, né di valutare una dedotta remissione di querela non provata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un istituto di vigilanza, presentava in data 28 marzo 2024 alla Prefettura di Brescia istanza di rinnovo della propria iscrizione nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 e al d.m. 6 ottobre 2009.
La Questura, interpellata, esprimeva parere sfavorevole per carenza dei requisiti soggettivi, richiamando deferimenti risalenti al 2012, 2015 e 2022, tra cui quelli per lesioni e tentata estorsione. Esperito il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la Prefettura rigettava l’istanza con decreto del 5 agosto 2024. Il provvedimento è stato impugnato con un unico motivo, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità e carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando l’art. 3, commi 7 e seguenti, della legge n. 94/2009, che istituisce l’elenco presso le Prefetture, e l’art. 1, comma 4, lett. c), del d.m. 6 ottobre 2009, che fissa i requisiti soggettivi. Viene richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3820/2016, secondo cui il decreto contiene regole speciali in materia di iscrizione, nonché il parere Cons. Stato n. 292/2021, che ha riconosciuto la necessità di requisiti di affidabilità ulteriori rispetto alle previsioni generali del testo unico di pubblica sicurezza.
La Sezione ribadisce che l’iscrizione va negata in presenza delle condizioni automaticamente ostative, essendo l’Autorità di pubblica sicurezza titolare di un potere vincolato, come affermato da T.A.R. Liguria n. 467 del 24.5.2024. Ne deriva che non si imponeva alcuna valutazione del requisito della buona condotta.
Nel merito delle censure, il Tribunale osserva che, sebbene il richiamo all’art. 187 del codice della strada non rientri tra le categorie di reati ostativi, il diniego resta legittimamente fondato sui deferimenti per lesioni e tentata estorsione, ricompresi nell’elenco normativo: le prime tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, la seconda tra i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. f), cod. proc. pen., anche in forma tentata.
Quanto alla dedotta archiviazione per remissione di querela, il Collegio rileva che la tentata estorsione è delitto procedibile d’ufficio e che, in ogni caso, non è stata fornita alcuna prova né della remissione né dell’archiviazione. Non è configurabile un onere istruttorio dell’Amministrazione di verificare d’ufficio lo stato dei procedimenti penali, tanto più a fronte di una deduzione formulata in termini ipotetici e dubitativi. Ininfluente è poi la pregressa iscrizione concessa nel 2018, non potendo essa precludere il rigetto di una successiva istanza di rinnovo.
Il Collegio esclude infine la violazione dei principi di proporzionalità e la lesione delle facoltà partecipative, valutate le difese della parte pur con esito sfavorevole. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per metà in ragione della “palese inconferenza” del richiamo all’art. 187 del codice della strada contenuto nel provvedimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 187 C.d.S. – Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti