Ottemperanza al decreto Pinto: esecuzione del giudicato e spese nel termine (TAR Calabria n. 481 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento in precedenza seguito dal giudice amministrativo. Costituisce onere dell’amministrazione debitrice provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio. Il commissario ad acta, nominato per il caso di persistente inottemperanza, provvede non solo al pagamento delle somme oggetto del giudicato ma anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del ricorso ex legge n. 89/2001, aveva ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare la somma di euro 2.400,00, oltre interessi legali, e di rimborsare le spese della procedura, con distrazione in favore del difensore.

Il provvedimento, non impugnato, era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi promosso l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., lamentando la mancata esecuzione del dictum giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione: il decreto della Corte d’appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato notificato all’amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non ha opposto alcuna difesa.

Il TAR ha poi affrontato la questione dell’applicabilità del termine dilatorio: rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ha ritenuto che per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando il diverso indirizzo espresso dal Consiglio di Stato n. 1423/2021.

Ha inoltre rilevato che il creditore aveva presentato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza erano decorsi i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Sussistendo pertanto tutti i requisiti, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nominando sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione, liquidandole secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta fattispecie maggiormente affine, con distrazione in favore del difensore. Ha inoltre stabilito che, in caso di mancata refusione, al pagamento provveda il commissario, richiamando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, l’esigenza di evitare un secondo giudizio e il principio del buon andamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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