Rigenerazione immobili dismessi: la competenza resta del Consiglio comunale (TAR Lombardia n. 411 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione degli immobili dismessi ai fini della rigenerazione urbana e territoriale ex art. 40 bis l. reg. Lombardia n. 12/2005 spetta al Consiglio comunale, e non ai dirigenti, anche per le istanze presentate successivamente al termine dei sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale. La competenza assembleare, nella formulazione vigente ratione temporis, costituisce presupposto indefettibile degli atti conclusivi del procedimento, sia di accoglimento sia di rigetto, perché attraverso tali interventi si adottano atti derogatori della pianificazione urbanistica. Il diniego adottato dai tecnici comunali è pertanto illegittimo per difetto di competenza. Il promissario acquirente, munito di titolo negoziale che gli consente di attivare le procedure urbanistiche, è legittimato a ricorrere. La sopravvenuta risoluzione del preliminare determina improcedibilità per carenza di interesse, ma non impedisce la declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.; la domanda di danni da perdita di chance, priva di adeguato supporto probatorio, va respinta.

Il Fatto

La società ricorrente è promissaria acquirente di un ampio compendio immobiliare destinato in origine a pertinenze di una cava, poi ad attività di betonaggio, cessata sul finire del primo decennio degli anni duemila. I fabbricati erano stati interessati da condoni edilizi rilasciati nel 1997, quando l’attività estrattiva era già cessata.

Per recuperare il compendio, la società presentava il 20 novembre 2020 istanza al Comune per l’individuazione degli immobili tra quelli disciplinati dall’art. 40 bis l. reg. n. 12/2005, prospettando una destinazione residenziale. Il Comune respingeva l’istanza con nota del 4 dicembre 2020 e, confermando il diniego con provvedimento del 24 marzo 2021, opponeva due motivi ostativi: la natura precaria dei manufatti, da rimuovere per cessazione dell’attività, e l’estraneità dell’intervento alla rigenerazione urbana per la collocazione degli immobili in area agricola. La società impugnava i provvedimenti e chiedeva il risarcimento dei danni, esteso ai due tecnici comunali firmatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di carenza di legittimazione e interesse. Il promissario acquirente dispone di una posizione qualificata, rafforzata dal contratto preliminare che gli impone di attivare le procedure di variante e di ottenere il titolo edilizio, con possibilità di agire ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Quanto alla nota del 4 dicembre 2020, essa risulta superata dal successivo diniego, tempestivamente impugnato quale rinnovato esercizio del potere.

Nel merito il Tribunale ritiene fondato il difetto di competenza. La formulazione dell’art. 40 bis l. reg. n. 12/2005 vigente al 24 marzo 2021 assegna ai Comuni, con deliberazione consiliare, l’individuazione degli immobili dismessi da oltre cinque anni che causano criticità. Il comma 1 precisa che le disposizioni dell’articolo si applicano anche agli immobili non individuati dalla deliberazione, su perizia asseverata del proprietario. In forza del principio del tempus regit actum, la legittimità dell’atto va accertata alla luce di tale testo.

Il Collegio osserva che sull’istanza, priva di rilievi formali, si sono pronunciati per due volte solo i tecnici comunali, con atti idonei a provocare un arresto procedimentale definitivo. L’espressione “le disposizioni di cui al presente articolo” ricomprende innanzitutto la competenza del Consiglio comunale sugli atti conclusivi. La ratio risiede nel fatto che simili interventi derogano alla pianificazione urbanistica. Il diniego è dunque adottato dai dirigenti in difetto di competenza.

In pendenza di giudizio la difesa dà atto della risoluzione del contratto preliminare e dell’abbandono dell’iniziativa edificatoria. Ne deriva il venir meno dell’interesse a una pronuncia demolitoria e l’improcedibilità del gravame. Resta l’interesse alla declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori, coerente con l’Adunanza Plenaria n. 8/2022.

La pretesa verso i funzionari in proprio è inammissibile per difetto di giurisdizione, non essendo parte una pubblica amministrazione ex art. 103 Cost., con richiamo a Cass. civ. SS.UU. n. 21218 del 2015 e n. 13659 del 2006. Verso il Comune la domanda è respinta: il vizio rilevato non consente un giudizio prognostico in presenza di potere ampiamente discrezionale, e la pretesa da perdita di chance è generica, mancando la prova di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento, secondo Cons. Stato n. 6268/2021 e n. 5604/2020. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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