Revisione prezzi e silenzio della stazione appaltante: obbligo di provvedere (TAR Calabria n. 480 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si sostituisce di diritto alle pattuizioni contrarie o mancanti. L’obbligo di operare la revisione sulla base dell’istruttoria tecnica non attribuisce all’appaltatore un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma una posizione di interesse legittimo all’esercizio del potere. A fronte della specifica istanza dell’appaltatore, la stazione appaltante è tenuta ad avviare il procedimento e a concluderlo con provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il silenzio serbato integra silenzio-inadempimento illegittimo, con conseguente ordine di provvedere entro un termine e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente risultava aggiudicataria dell’appalto per i servizi di pulizia, sanificazione e facchinaggio presso le strutture dell’azienda sanitaria provinciale, in forza di contratto del 2013. Nel corso del rapporto l’ente applicava una riduzione del cinque per cento sul valore annuo del contratto, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 2015, e il servizio proseguiva in regime di proroga oltre il termine contrattuale, fino al 31 ottobre 2021.
Con note del 4 maggio 2022 e del 2 novembre 2022 la società invitava la stazione appaltante ad avviare il procedimento di revisione prezzi per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2021, sulla base della variazione degli indici ISTAT. L’amministrazione non dava alcun seguito. La società proponeva allora ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica dell’obbligo della stazione appaltante di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di revisione prezzi attivato dall’appaltatore, in un contratto di servizi ad esecuzione continuativa privo di clausola revisionale.
Il richiamo è all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, che impone di inserire nei contratti di durata una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione. Il Tribunale qualifica la norma come imperativa, idonea a sostituirsi di diritto alle pattuizioni contrarie o assenti, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 4827 del 2018 e n. 3768 del 2018. La funzione dell’istituto è duplice: salvaguardare l’equilibrio economico delle prestazioni al variare dei costi e tutelare la stazione appaltante da una lievitazione incontrollata dei corrispettivi, come precisato da Cons. Stato, Sez. V, n. 2052 del 2014.
Il Collegio distingue con nettezza il piano del potere da quello del diritto. La revisione non determina l’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma soltanto l’obbligo dell’amministrazione di svolgere gli adempimenti istruttori normativamente previsti. La posizione dell’appaltatore è quindi di interesse legittimo, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 5920 del 2022: è necessaria l’attivazione su istanza di parte di un procedimento che si concluda con il riconoscimento o il diniego del compenso revisionale e, nel primo caso, con la determinazione del suo importo. A fronte dell’inerzia, l’appaltatore può impugnare il silenzio-inadempimento e ottenere una pronuncia che imponga di provvedere.
Nel caso concreto l’amministrazione è rimasta inerte nonostante le due istanze. Il Tribunale ravvisa la violazione dei principi di buon andamento e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento con provvedimento espresso e consente la motivazione semplificata in presenza di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. Richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3118 del 2020, secondo cui l’amministrazione non può restare inerte nemmeno quando ritenga la domanda infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alla declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il Collegio ordina all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione e nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inadempienza nell’ulteriore termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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