Ottemperanza al decreto Pinto per le spese di lite (TAR Campania n. 199 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto la sola statuizione del decreto di equa riparazione che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, comprese quelle liquidate in favore del difensore dichiarato antistatario. Il decreto emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, costituendo titolo idoneo all’azione ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm.. L’inerzia dell’Amministrazione oltre i termini di legge e la mancata prova dell’avvenuto pagamento integrano i presupposti dell’ottemperanza. Il commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è individuato all’interno del Ministero della Giustizia e il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto decisorio con cui la Corte di Appello di Napoli, definendo un giudizio per violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, ha riconosciuto l’equa riparazione ex artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001. L’ottemperanza riguarda la parte della pronuncia che condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite anticipate dal ricorrente.

Il ricorrente ha chiesto altresì la nomina di un commissario ad acta, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la liquidazione delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità dell’ottemperanza avente ad oggetto la sola condanna alle spese contenuta nel decreto, richiamando il proprio orientamento (TAR Napoli, Sez. IV, n. 5343 del 2014; TAR Napoli, Sez. VIII, n. 4326 del 2015). La pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore antistatario e la parte pubblica soccombente, che legittima il primo a proporre il giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7389 del 2005).

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Era decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica con formula esecutiva del decreto, avvenuta in data 17 giugno 2019, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza alcuna esecuzione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento codificato dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il decreto ex art. 3 legge n. 89/2001 è equiparato al giudicato e idoneo a fungere da titolo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1484 del 2012; Cass. SS.UU. n. 12533/2001). È risultato parimenti decorso il termine di sei mesi dall’autodichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di eseguire la statuizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo gli interessi sulla somma dovuta dalla data di passaggio in giudicato del decreto. Quanto alle spese successive al titolo, ha distinto quelle funzionali all’introduzione dell’ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica del provvedimento — liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, da quelle non dovute, come le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria all’interno della medesima struttura. Il Collegio ha precisato che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne (C.G.A.R.S. n. 138/2015), e che il compenso rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata posta a carico dell’Amministrazione la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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