Falso nummario e giudizio di equivalenza tra circostanze: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36459 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile ricorre soltanto quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, valutando non solo le caratteristiche oggettive della banconota ma anche il suo normale uso e le modalità e circostanze dello scambio. È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, difettando di specificità. Il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del merito, sindacabile in legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o carente di motivazione; è sufficiente che il giudice ritenga l’equivalenza la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Catania per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.
I primi due motivi contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine alla concreta offensività del fatto. Il terzo motivo censura il giudizio di comparazione fra opposte circostanze. La questione arriva davanti alla Corte suprema attraverso l’impugnazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Essi si fondano su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 42046 del 2019, Sez. 3, n. 44882 del 2014 e Sez. 6, n. 20377 del 2009.
Nel merito della doglianza, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. La valutazione tiene conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma anche del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 2020).
Il terzo motivo è a sua volta inammissibile e manifestamente infondato. Il giudizio di comparazione fra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Tale deve ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. n. 10713 del 2010). Le conclusioni del giudice del merito sono pertanto incensurabili.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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