Ottemperanza al decreto Pinto: titolo autonomo del difensore per le spese (TAR Campania n. 2944 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, sicché costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.. Il difensore è titolare di un autonomo titolo di credito per gli importi liquidati a titolo di spese legali con attribuzione in suo favore, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito, e può quindi agire in ottemperanza per la sola parte di propria spettanza. L’azione presuppone la definitività del decreto, il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica in forma esecutiva e la trasmissione delle autodichiarazioni ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con infruttuoso decorso del termine di sei mesi. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato il commissario ad acta secondo le modalità indicate dalla stessa disposizione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, con decreto decisorio n. cron. 4116/2022, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare l’indennizzo per equa riparazione ex legge n. 89/2001, oltre interessi, e a rifondere le spese processuali, con attribuzione delle stesse al difensore del ricorrente. Il decreto è divenuto definitivo per mancata impugnazione e l’amministrazione non ha eseguito il pagamento.

Il difensore, per quanto di proprio interesse, ha notificato e depositato ricorso in ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del decreto limitatamente agli importi liquidati per spese legali e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione e li ritiene tutti integrati. Il decreto azionato è definitivo, come attestato dal certificato della cancelleria depositato in giudizio, ed è decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica in forma esecutiva ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

Sul piano del titolo, il Tribunale richiama l’art. 112, comma 2, c.p.a., che ha codificato un orientamento consolidato: il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fondare l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1484 del 2012).

È altresì espletato l’onere introdotto dalla legge di stabilità 2016: risultano trasmesse le autodichiarazioni di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione. Il ricorso va pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di pagare quanto dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto all’oggetto, il Collegio precisa che la domanda riguarda i soli importi liquidati per rimborso spese legali con attribuzione al difensore, il quale è titolare per ciò solo di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito (Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 2008; n. 21070 del 2009). Per l’ulteriore inottemperanza viene designato il commissario ad acta ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria: il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne (C.G.A.R.S. n. 138/2015; ord. n. 2039/2019). Il compenso è fissato in euro 100,00 lordi a carico del Ministero. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, comprensive di quanto maturato per gli atti successivi al decreto funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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