Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: irrilevanza del congedo e dell’assenza (TAR Sardegna n. 13 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, imposto al personale delle forze di polizia, consegue alla mera appartenenza del dipendente alla categoria selezionata dal legislatore e non è condizionato all’effettivo svolgimento del servizio. Non integrano causa di esenzione né l’assenza dal luogo di lavoro per congedo o malattia, né le caratteristiche concrete delle mansioni, né l’eventuale reimpiego in altre attività. La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, disposta per l’inadempimento, è legittima e comporta la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, senza che sia dovuto l’assegno alimentare. La questione di legittimità costituzionale della disciplina è manifestamente infondata alla luce del contemperamento non irragionevole tra libertà di cura e interesse collettivo.

Il Fatto

La ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento con cui il dirigente del commissariato l’aveva sospesa dal diritto di svolgere attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale, con decorrenza dal 15 dicembre 2021 e perdita della retribuzione. La dipendente si trovava in congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e sosteneva di non essere destinataria dell’obbligo fino al rientro in servizio.

Proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento e delle circolari presupposte, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., in subordine il differimento dell’obbligo e la reintegrazione con il risarcimento dei danni. L’Amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale e deduceva il venir meno della sospensione a decorrere dal 25 marzo 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza: le circolari non sono fonti del diritto, non vanno impugnate a pena di inammissibilità e non vincolano gli uffici periferici, per cui resta fermo il foro speciale del pubblico impiego ex art. 13, comma 2, c.p.a. Rileva poi che la sospensione è cessata il 25 marzo 2022 per effetto del d.l. n. 24/2022: la domanda caducatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma permane l’interesse all’accertamento dell’illegittimità in vista delle pretese economiche e previdenziali.

Nel merito, la censura sull’applicazione della normativa è infondata. L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, nel testo ratione temporis, non condiziona l’obbligo all’effettivo svolgimento del servizio e consente deroghe solo nelle ipotesi documentate di pericolo per la salute. Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 8329 del 2023: l’assenza dal servizio non integra ragione di esenzione. L’obbligo discende dalla sola appartenenza alla categoria.

Quanto al congedo, dagli atti non risulta una sua prosecuzione senza soluzione di continuità dal 15 ottobre 2021. La ricorrente è rientrata in servizio dal 29 novembre al 12 dicembre 2021, il che interrompe il periodo e la assoggetta alla procedura di invito. La circolare ministeriale richiamata esclude dall’obbligo solo chi ha chiesto il congedo prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 172/2021. Manca inoltre qualsiasi certificazione medica idonea a giustificare l’esenzione.

Le ulteriori censure di incostituzionalità sono infondate. La Corte cost. n. 15 del 2023 ha escluso l’irragionevolezza della scelta dell’obbligo vaccinale rispetto ai tamponi e ha ritenuto non dovuto l’assegno alimentare in caso di sospensione per inadempimento, perché la mancata vaccinazione deriva da una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Nessun contrasto con il diritto eurounitario, richiamata la Corte EDU, Grande Camera, 8 aprile 2021.

La richiesta di riconoscimento degli scatti di anzianità, avanzamenti e congedi è inammissibile, essendo stata introdotta solo con la memoria del 20 novembre 2024 senza ricorso per motivi aggiunti ex art. 43, comma 1, c.p.a. L’inciso provvedimentale sulle conseguenze previdenziali è un mero avviso, inidoneo a produrre effetti. Il ricorso è in parte improcedibile e in parte respinto; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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