Ottemperanza inibita dal dissesto e incapienza dell’azione esecutiva (TAR Puglia n. 514 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. è inammissibile quando l’ente locale sia stato dichiarato in dissesto e non sia ancora intervenuta l’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 267/2000. Il debito risarcitorio che trae origine da fatti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto è attratto alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, con conseguente applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente. L’azione di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del credito, resta temporaneamente paralizzata fino alla chiusura della gestione liquidatoria. Il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 264 d.lgs. n. 267/2000 non determina l’esaurimento della procedura, poiché il blocco delle azioni esecutive cessa solo con l’approvazione del rendiconto.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di eredi del titolare originario dei fondi, hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6709 del 2021, che ha confermato la pronuncia del TAR Puglia n. 316/2019. Quest’ultima aveva condannato il Comune al risarcimento del danno da perdita di proprietà e da mancato godimento dei terreni, a seguito di occupazione illegittima avviata con decreto del 1985 e mai conclusa da un provvedimento di esproprio definitivo.
I ricorrenti lamentano l’inadempimento dell’ente e chiedono che il Tribunale ordini l’ottemperanza, prescrivendo le modalità di pagamento anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per la dichiarazione di dissesto intervenuta nel 2016, con conseguente carenza di legittimazione passiva in capo all’ente e attribuzione della competenza all’organo straordinario di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di competenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, afferma che, quando il Consiglio di Stato respinge l’appello confermando la sentenza di primo grado, la competenza per l’ottemperanza resta radicata nel TAR. Nel caso concreto il giudice di appello ha respinto l’impugnazione relativa all’estensione delle aree occupate, per cui il ricorso è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale.
Passando al merito, il Collegio ritiene assorbente la questione del dissesto finanziario. Richiamando l’art. 248, comma 2, e l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, osserva che dalla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive per i debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Il Tribunale richiama le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020 e n. 1 del 2022, secondo cui sono attratti alla gestione liquidatoria non solo i debiti già contabilizzati, ma tutte le obbligazioni che, pur sorte successivamente, costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. Il criterio cronologico è fissato al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con il solo limite dell’approvazione del rendiconto.
Applicando tale principio, il Collegio qualifica la condanna ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. come posta passiva riferibile a fatti antecedenti al riequilibrio e risalenti all’occupazione del 1985. L’azione di ottemperanza costituisce misura coattiva di soddisfacimento individuale del credito e ricade quindi nel divieto dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L..
Il Tribunale respinge infine la tesi dei ricorrenti sull’esaurimento della procedura per decorso del termine quinquennale. L’art. 264 T.U.E.L. non è perentorio e il blocco delle esecuzioni cessa solo con l’approvazione del rendiconto, che non risulta intervenuta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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