Obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela e preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 519 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di annullamento in autotutela, in linea generale non configura un preciso obbligo giuridico di provvedere e, di conseguenza, non si realizza un’ipotesi di silenzio-inadempimento. Il predetto obbligo deve tuttavia ritenersi violato quando l’Amministrazione abbia comunicato al privato l’avvio delle procedure di riesame: una volta avviato il procedimento, l’Amministrazione non può restare inerte e, a maggior ragione, è vincolata a concluderlo con provvedimento espresso. Il preavviso di rigetto esplica effetti meramente endo-procedimentali e non vale a definire il procedimento di riesame. Conseguentemente, il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’inerzia e condanna l’Amministrazione a definire il procedimento nel termine assegnato.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente espone che una condomina aveva presentato nel 2004 al Comune una domanda di condono edilizio per la sanatoria di una veranda realizzata sul lastrico solare. Con provvedimento del 31 ottobre 2013 il Comune rigettava la domanda. Con istanza del 9 gennaio 2014 la condomina chiedeva l’annullamento in autotutela del diniego; seguivano note istruttorie, ma il Comune non definiva il procedimento di riesame.
Con nota del 22 settembre 2023 il Condominio, rilevando che l’abuso insisteva sulle parti comuni e che la mancata definizione rischiava di far perdere il beneficio fiscale del credito d’imposta per le opere di manutenzione, sollecitava le definitive determinazioni. Il Comune replicava che la pratica era ancora in corso di definizione per acclarate carenze documentali. Il Condominio ricorreva quindi al TAR per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia procedimentale e per l’assegnazione di un termine perentorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione ha allegato in atti un preavviso di rigetto in data 28 marzo 2024. Osserva tuttavia che tale atto esplica effetti meramente endo-procedimentali e non vale a definire il procedimento di riesame. La questione giuridica concerne dunque la configurabilità di un obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui, se con riferimento alle istanze di annullamento in autotutela non si configura, in linea generale, un preciso obbligo giuridico di provvedere e quindi un’ipotesi di silenzio-inadempimento, il predetto obbligo deve ritenersi violato quando l’Amministrazione abbia comunicato al privato l’avvio delle procedure di riesame (TAR Campania, Sez. II, n. 2059 del 28.05.2020). L’Amministrazione non può mai restare inerte in relazione a un procedimento una volta avviato, e ciò a maggior ragione quando si sia essa stessa vincolata a concluderlo con provvedimento espresso.
Nel caso di specie, avendo istruito il procedimento di autotutela, il Comune era tenuto alla relativa definizione mediante adozione di un provvedimento espresso. L’inerzia nel definire il procedimento avviato su istanza di parte appare priva di alcuna giustificazione.
Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune a definire il procedimento di riesame del diniego di condono nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante adozione di un provvedimento espresso. In caso di inutile decorso del termine si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’Amministrazione e possibili profili di danno erariale. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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