Arrotondamento dei voti vietato se non previsto dal bando di concorso (TAR Toscana n. 1950 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici l’arrotondamento dei punteggi è ammesso soltanto se espressamente previsto dalla lex specialis e secondo le modalità ivi indicate, non essendo rinvenibile nell’ordinamento un principio generale di arrotondamento. Ove il bando imponga il solo criterio della media aritmetica tra prova pratica e colloquio, la commissione non può discostarsene e, avvedutasi dell’errore, deve rettificare il punteggio in via di autotutela, adeguandosi alla disciplina vincolante. La rettifica non integra una modifica ex post dei criteri di valutazione, ma il ripristino della par condicio tra candidati. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina annullabilità quando, per la natura vincolata dell’atto, è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente partecipa al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, classe A001-Arte e Immagine. All’esito della prova orale, composta da prova pratica e colloquio, le viene inizialmente attribuito il voto complessivo di 70/100, frutto dell’arrotondamento in aumento dei decimali della media aritmetica. La commissione esaminatrice, rilevato il mero errore materiale, adotta un avviso di rettifica: richiama l’art. 8, comma 10, del bando, dispone la ripubblicazione degli esiti corretti e assegna alla candidata 69,50/100.

Poiché il bando prevede la soglia di sbarramento di 70 punti su 100, la ricorrente viene esclusa dalla graduatoria finale approvata con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. Impugna quindi l’avviso di rettifica, il verbale della commissione e il decreto di approvazione, chiedendone l’annullamento. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 378 dell’8 settembre 2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’USR si costituiscono in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le quattro censure e le ritiene infondate. Il punto di partenza è la disciplina concorsuale: l’art. 8, comma 10, del bando si limita a stabilire che il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni, senza nulla prevedere in tema di arrotondamento. Il d.m. n. 326 del 9 novembre 2021 ha elevato il punteggio massimo a 100 punti per ciascuna prova, confermando il criterio della media aritmetica. L’art. 3, comma 11, del decreto dipartimentale ha recepito tali modifiche.

Per il TAR il tenore letterale delle disposizioni è chiaro e inequivoco: alla commissione era precluso ricorrere all’arrotondamento, dandone una interpretazione priva di qualsiasi appiglio normativo. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui ogni arrotondamento costituisce una palese deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica: Cons. Stato, Sez. V, n. 268 del 2015, T.A.R. Sicilia Palermo n. 150 del 2016, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige n. 210 del 2017, Cons. Stato, Sez. V, n. 804 del 2013 e T.A.R. Lazio n. 747 del 2007, tutte nel senso che l’arrotondamento è consentito solo se espressamente previsto.

La commissione, avvedutasi dell’errore, non poteva dunque fare altro che rettificare il punteggio, conformandosi alla disciplina vincolante. Nessuna modifica ex post dei criteri è stata apportata: attraverso la rettifica la commissione si è adeguata alle prescrizioni della lex specialis, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio. Il Collegio osserva inoltre che la ricorrente non ha impugnato le disposizioni del bando sul criterio di attribuzione del punteggio: l’eventuale annullamento degli atti non le arrecherebbe alcun vantaggio, restando valido il criterio della media aritmetica.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il TAR la ritiene irrilevante: in base all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento quando, per la natura vincolata dell’atto, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Infine, il Collegio esclude che i voti della prova pratica e del colloquio siano stati influenzati dalla convinzione di poter arrotondare, e ritiene una mera illazione il preteso condizionamento delle valutazioni successive. Generica è la censura sui descrittori: le commissioni godono di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per evidente inattendibilità (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5061 del 2026), e il punteggio numerico soddisfa l’onere motivazionale (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 2017). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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