Ottemperanza e divieto di cumulo tra interessi legali e penalità di mora (TAR Lombardia n. 2294 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il titolo da eseguire già prevede la corresponsione degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo: in tal caso la funzione coercitiva e satisfattiva è già assolta dalla previsione accessoria contenuta nel titolo. Le condizioni dell’azione si desumono dalla notificazione del titolo e dall’attestazione di cancelleria del suo passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 16 febbraio 2023, aveva dichiarato la responsabilità del Ministero della Salute per la contrazione dell’infezione da HCV e per il decesso di un soggetto, condannando l’Amministrazione al pagamento di diverse somme in favore dei figli, oltre interessi come specificato in motivazione. Le statuizioni prevedevano anche la compensazione con l’indennizzo una tantum già rivalutato ai sensi della legge n. 210 del 1992, nonché la liquidazione delle spese di giudizio.
I ricorrenti hanno adito il TAR Lombardia lamentando la mancata esecuzione del decisum e promuovendo azione di ottemperanza, con richiesta di nomina del commissario e di condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero della Salute si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e che, dunque, versi in una condizione di perdurante inadempimento. La verifica dell’ottemperanza si arresta all’accertamento del titolo e della sua ineseguita attuazione.
Il giudice amministrativo accerta quindi il requisito del passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, e la notificazione del titolo al Ministero in data 27 ottobre 2023. Tali elementi integrano le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, provvederà nei successivi novanta giorni un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima struttura.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella compagine dell’Amministrazione debitrice, non si procede alla liquidazione di alcun compenso per l’organo commissariale.
Quanto alla domanda di penalità di mora, essa viene respinta. La sentenza da eseguire ha già disposto che sulle somme liquidate siano corrisposti gli interessi legali dal giorno di pubblicazione sino al saldo effettivo: tale previsione già assolve alla funzione di contrastare il ritardo, rendendo non ulteriormente dovuta la misura coercitiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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