Ottemperanza: cessazione della materia per documento inesistente e condanna alle spese (TAR Lazio n. 15005 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato sull’accesso quando esibisce gli atti in suo possesso, attesta l’inesistenza del documento richiesto ed esplicita in modo esaustivo le ragioni normative della mancata disponibilità. Ove la parte ricorrente non contesti tale ricostruzione e non offra alcun principio di prova sull’effettiva detenzione del documento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Resta invece autonomamente esigibile, e va accolta, la domanda di ottemperanza al capo della sentenza relativo al pagamento delle spese di lite quando l’amministrazione non alleghi di avervi provveduto. La nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora restano rimesse a successiva istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 3889/2026 del 2 marzo 2026, passata in giudicato il 3 aprile 2026. Con quella decisione, in accoglimento della domanda di accesso, era stato ordinato alla Guardia di Finanza di ostendere la domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018 e di pagare le spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Il ricorrente deduce la mancata esecuzione di entrambi i capi del dispositivo: l’ostensione documentale e il pagamento delle spese. Nel corso del giudizio l’amministrazione produce una nota con cui riferisce l’esito delle ulteriori ricerche di archivio e chiarisce il quadro normativo di riferimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i due capi della sentenza ottemperata. Quanto all’ostensione documentale, rileva che la Guardia di Finanza ha esibito gli atti pertinenti rinvenuti — provvedimento del Capo Servizio Sanitario, verbale della Commissione medica, domanda di aspettativa e altri atti — e ha attestato l’inesistenza del documento specificamente richiesto.

La nota dell’amministrazione chiarisce che dalle disposizioni vigenti nel Corpo non è prevista alcuna domanda di licenza straordinaria di convalescenza presentata dal militare, poiché l’assenza consegue a un provvedimento d’ufficio. Il Tribunale ritiene quindi che la Guardia di Finanza abbia integralmente ottemperato al giudicato, avendo esibito quanto in suo possesso, attestato l’inesistenza del documento e illustrato le ragioni normative della mancata disponibilità.

Assume rilievo decisivo il comportamento processuale della parte ricorrente, che non ha contestato la ricostruzione normativa e non ha fornito alcun principio di prova idoneo a dimostrare l’effettiva esistenza o detenzione della documentazione. Su queste basi il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere sul capo relativo all’ordine di esibizione.

Diversa è la sorte del capo sulle spese di lite. Pur essendo la sentenza passata in giudicato, l’amministrazione costituita non ha allegato di aver provveduto alla liquidazione. Il ricorso è pertanto accolto sul punto, con fissazione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione per l’adempimento. La nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora, richieste dal ricorrente, sono rimesse a successiva istanza di parte, per l’eventualità di ulteriore inerzia nel nuovo termine.

Il Collegio condanna infine la Guardia di Finanza alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, poiché l’adempimento alla sentenza n. 3889/2026 è stato solo parziale e successivo alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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