Equa riparazione: danno non patrimoniale non provato e commissario ad acta (TAR Puglia n. 183 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decreto che definisce l’opposizione alla stima di equa riparazione costituisce titolo esecutivo con efficacia di cosa giudicata, sicché l’Amministrazione è tenuta a eseguirlo decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da mancata esecuzione è rigettata quando il ricorrente si limiti a formularla senza allegare e provare il pregiudizio subito. In caso di persistente inadempimento si nomina commissario ad acta, senza riconoscimento di compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite sono compensate, salvo il rimborso delle spese vive successive e accessorie.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Lecce che, ai sensi della legge n. 89/2001, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento in suo favore di € 3.615,20 a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, oltre interessi legali e spese.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza opporre resistenza articolata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è dotato di valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto.
Ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. Ha inoltre verificato che la ricorrente ha inviato la dichiarazione sostitutiva prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, gli importi ancora dovuti e le modalità di riscossione prescelte.
È risultato decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7. Il Collegio ha quindi sancito l’obbligo di esecuzione del decreto, con pagamento delle somme ivi indicate se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancata esecuzione. La ricorrente si è limitata a formularla senza nulla allegare o dimostrare in ordine al pregiudizio subito, non assolvendo l’onere probatorio sulla stessa gravante; sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 7878 dell’1.10.2024.
Ha infine nominato commissario ad acta, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso un compenso specifico in forza dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015 e ha compensato le spese, salvo il rimborso delle spese vive successive e accessorie, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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